I regolamenti e le direttive dell’UE: gli strumenti dell’Unione

Scarica PDF Stampa
I regolamenti dell’Unione europea sono atti di diritto.

Si tratta di atti giuridici vincolanti, diretti non esclusivamente agli Stati membri, ma anche ai singoli. 

Le direttive  dell’Unione europea nell’ambito del diritto dell’Unione europea, sono delle fonti del diritto dell’Unione europea dotate di efficacia vincolante.

Vengono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo al fine dell’assolvimento degli scopi previsti dai Trattati, perseguendo un obiettivo di armonizzazione delle normative degli Stati membri.

Le direttive seguono il normale percorso legislativo, che comprende l’approvazione e l’eventuale abrogazione.

In seguito all’abrogazione, viene meno l’obbligo per lo Stato membro di uniformare la legge nazionale.

      Indice

  1. La descrizione dei regolamenti
  2. L’iter legislativo dei regolamenti
  3. La descrizione delle direttive

1. La descrizione dei regolamenti

In base all’articolo 288 del TFUE il regolamento ha portata generale, nel senso che disciplina in maniera obiettiva delle situazioni astratte.

Non si rivolge a destinatari né determinati né identificabili, ma a categorie considerate astrattamente e nel loro insieme.

La portata generale del regolamento comporta che questo tipo di atto abbia in linea di principio il medesimo ambito di applicazione territoriale dei Trattati, vale a dire il territorio degli Stati membri.

Il regolamento è obbligatorio nei suoi elementi, questo significa che una volta in vigore le sue norme producono effetti vincolanti nei confronti di coloro, autorità pubbliche e soggetti privati, che sono soggetti al rispetto del diritto dell’Unione europea.

Uno Stato membro non può unilateralmente adottare provvedimenti interni rivolti a limitare l’applicazione delle norme del regolamento, né può farne un’applicazione incompleta o selettiva.

Le norme contenute in un regolamento entrano in vigore e cominciano a produrre direttamente i loro effetti giuridici senza bisogno di misure di recepimento da parte degli Stati membri nel loro ordinamento giuridico interno (cosiddette norme self-executing).

L’obbligatorietà in tutti i suoi elementi è il carattere che distingue il regolamento dalla direttiva, che è obbligatoria solo nel fine che intende perseguire.

Il regolamento è definito come direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

L‘atto è destinato a produrre i suoi effetti senza che sia necessaria l’attività formale di una qualche autorità nazionale.

Un eventuale atto nazionale di recepimento sarebbe contrario al Trattato, nella misura nella quale può rappresentare un ostacolo o ritardare l‘applicazione del regolamento in modo uniforme e simultaneo, anche quando non produca riduzioni della sua sfera di operatività.

Questo non significa necessariamente che i regolamenti siano completi, anzi, spesso accade che debbano essere integrati con misure di esecuzione, che possono essere adottate sia dalla stessa istituzione che ha emanato il regolamento, sia da un’altra istituzione dell’Unione (la Commissione), sia dalle autorità nazionali.

L’applicabilità diretta del regolamento comporta che i diritti conferiti da tali atti possano essere invocati dai soggetti interessati dinanzi alle autorità nazionali competenti, in primis i giudici nazionali, e vanno tutelati anche a scapito di disposizioni nazionali contrarie. Più in generale, tenuto conto del principio del primato del diritto dell’Unione l’efficacia diretta dei regolamenti osta all’applicazione di qualsiasi norma nazionale con essi incompatibile, anche se tale norma è stata adottata posteriormente.


Potrebbero interessarti anche:


2. L’iter legislativo

In base all’articolo 289 par. 3 TFUE, quando vengono adottati con procedura legislativa (ordinaria o speciale), i regolamenti sono atti legislativi.

Quando vengono adottati dalla Commissione in qualità di delegata ai sensi dell’art. 290 TFUE, si parla di regolamenti delegati.

Quando vengono emanati nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 291 TFUE, si parla di regolamenti di esecuzione.

L’articolo 297 TFUE prevede che i regolamenti quando sono adottati secondo la procedura legislativa speciale devono essere firmati dal presidente dell’istituzione che li ha adottati.

Vengono poi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Con la Costituzione Europea i regolamenti comunitari avrebbero dovuto prendere il nome di “legge europea”, ma il Trattato di Lisbona ha mantenuto la denominazione corrente.

3. La descrizione delle direttive

Le direttive obbligano gli Stati membri a un determinato risultato.

Il legislatore nazionale sceglierà i mezzi per ottenerlo.

Le direttive non possono essere applicata parzialmente: sono vincolanti in relazione agli obiettivi da conseguire.

Si differenziano dai regolamenti perché questi si applicano direttamente agli Stati membri, mentre le direttive devono essere prima recepite.

Il recepimento consiste nell’adozione di misure di portata nazionale che consentono di conformarsi ai risultati previsti (da raggiungere) dalle direttive.

L’elemento principale delle direttive è, pur essendo atti vincolanti, la portata individuale che le contraddistingue dai regolamenti.

I destinatari degli atti normativi  sono un singolo o un numero definito di Stati membri, anche se non sono mancate cosiddette “direttive generali” rivolte agli Stati.

Il fine principale di queste fonti del diritto comunitario è l’avvicinamento degli istituti giuridici relativi a materie tra gli Stati dell’Unione.

Le direttiva non sono obbligatorie in ogni loro elemento, perché dettando un obbligo di risultato, lasciano spazio all’iniziativa normativa di ogni Stato al quale sono dirette.

La libertà dello Stato non è assoluta, deve garantire l’effetto voluto dall’Unione.

Se ad esempio deve modificare una materia disciplinata da fonti primarie (leggi e atti aventi “forza di legge”), non lo può fare attraverso fonti regolamentari.

Allo Stato è posto un obbligo di stand still, vale a dire, nel periodo antecedente il termine di attuazione non può adottare atti in contrasto con gli obiettivi delle direttive.

Lo Stato deve anche, in fase di recepimento, comunicare la forma e i mezzi attraverso i quali le direttive vengono recepite, in modo da permettere, nel caso, alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di valutare se i mezzi adottati corrispondono al principio di certezza del diritto.

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento