I procedimenti speciali

Scarica PDF Stampa
I procedimenti speciali sono quei riti che si differenziano dal modello ordinario, caratterizzato dalle fasi delle indagini, dell’udienza preliminare e del dibattimento, perché omettono una delle fasi processuali, vale a dire l’udienza preliminare o il dibattimento, oppure entrambe.
Essi sono:
il giudizio abbreviato l’applicazione della pena su richiesta delle parti, nota come “patteggiamento”, il giudizio immediato, il giudizio direttissimo, il procedimento per decreto.
Il giudizio abbreviato e l’applicazione della pena su richiesta delle parti omettono la fase del dibattimento, il giudizio immediato e il giudizio direttissimo omettono la fase dell’udienza preliminare, il procedimento per decreto omette sia la fase del dibattimento sia la fase dell’udienza preliminare.
La loro disciplina giuridica è contenuta nel libro sesto del codice di procedura penale intitolato “procedimenti speciali”, nel quale troviamo al titolo I il giudizio abbreviato, al titolo II l’applicazione della pena su richiesta delle parti, al titolo III  il giudizio direttissimo, al titolo IV il giuudizio immediato e al titolo V il procedimento per decreto.
In questa sede iniziamo a parlare dei procedimenti speciali che omettono la fase del dibattimento.

Per sapere tutto su questo argomento leggi anche “Quando scegliere un rito penale alternativo” di Antonio Di Tullio D’Elisiis, Gabriele Esposito, Alfonso Laudonia.

Il giudizio abbreviato

Il giudizio abbreviato è un procedimento speciale che si caratterizza perché il processo viene definito nel corso dell’udienza preliminare sulla base degli atti raccolti sino a quel momento, sia nel corso delle indagini preliminari, sia nel corso di eventuali incidenti probatori, sia per gli atti di integrazione probatoria disposti nell’udienza preliminare stessa.
Questo rito trova il suo fondamento costituzionale nell’articolo 111 comma 5, cioè in quella disposizione che prevede la possibilità che la legge regoli i casi nei quali la formazione della prova non abbia luogo in contraddittorio, indicando come primo motivo il consenso dell’imputato.
La disciplina giuridica del giudizio abbreviato è contenuta nel titolo I “giudizio abbreviato” del libro sesto “procedimenti speciali” del codice di procedura penale dall’articolo 438 all’articolo 443.
Alle origini del codice vigente il giudizio abbreviato poteva essere posto in essere soltanto alla presenza di alcuni prerequisiti, e precisamente:
la richiesta dell’imputato, il consenso del pubblico ministero, la definizione del processo allo stato degli atti senza che ci fosse nessuna integrazione probatoria.

la cosiddetta legge Carotti (legge 16 dicembre 1999 numero 479) ha modificato il procedimento.
Adesso non è più necessario il consenso del pubblico ministero, e non è più necessario il requisito della definizione del processo allo stato degli atti, l’unico presupposto è rappresentato dalla richiesta dell’imputato, che può essere non condizionata, oppure condizionata.
Se l’imputato decide di presentare la richiesta non condizionata si deve solo limitare a chiedere che il processo sia definito nell’udienza preliminare sulla base degli atti che sono contenuti nel fascicolo delle indagini.
Il momento dal quale l’imputato può presentare la richiesta ai sensi dell’articolo 438 comma 2 del codice di procedura penale è quello nel quale termina la discussione con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti.
L’articolo 438 comma due del codice di procedura penale recita testualmente:
“la richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, sino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 a 422 chiusa parentesi.
Sempre norma dell’articolo 438 del codice di procedura penale ma al comma 5 a seguito della richiesta il giudice “provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato”.
Se l’imputato decide di presentare la richiesta condizionata deve chiedere l’assunzione di determinate prove necessarie allo scopo della decisione.

Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio e si può svolgere in udienza pubblica se ne fanno richiesta tutti gli imputati.
Il giudizio abbreviato si può applicare a tutti tipi di reato.
In caso di condanna, la pena comminata dal giudice è diminuita di un terzo.
Alla pena dell’ergastolo è sostituita la pena della reclusione di 30 anni.
Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno in caso di concorso di reati e di reato continuato, si sostituisce la pena dell’ergastolo.

L’applicazione della pena su richiesta delle parti

L’altro procedimento speciale che si instaura con la finalità di omettere la fase del dibattimento è rappresentato dall’applicazione della pena su richiesta delle parti, meglio noto con il nome di “patteggiamento”.
La sua disciplina giuridica è contenuta nel titolo II “applicazione della pena su richiesta delle parti” del codice di procedura penale dall’articolo 444 all’articolo 448.
L’imputato oppure il pubblico ministero possono chiedere l’applicazione della pena sino alla presentazione delle conclusioni nell’udienza preliminare.
Se la richiesta è presentata dall’imputato e il pubblico ministero non consente il procedimento prosegue nelle forme del rito ordinario.
Se la richiesta è presentata dal pubblico ministero e l’imputato non consente, il procedimento prosegue.
Esistono due tipi di patteggiamento, il patteggiamento tradizionale e il patteggiamento allargato.
Il patteggiamento tradizionale si applica alla pena detentiva sino a due anni da sola o congiunta a pena pecuniaria, diminuita sino a un terzo e si applica a tutti i tipi di reato.

Alla concessione del patteggiamento allargato sono subordinati alcuni benefici:
concessione della sospensione condizionale, sentenza senza il pagamento delle spese processuali e senza applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, salvo confisca.
Il reato si estingue se l’imputato non commette ne commette altri della stessa indole entro cinque anni, se il patteggiamento riguarda un delitto, oppure due anni se il patteggiamento riguarda una contravvenzione.
Il patteggiamento allargato si applica alla pena detentiva superiore a due anni e sino a cinque anni sola o congiunta a pena pecuniaria, diminuita sino a un terzo.
A differenza del patteggiamento tradizionale, il patteggiamento allargato non si applica in alcuni casi e precisamente:
Ai delitti di criminalità mafiosa il terrorismo e ai delitti assimilati (ad esempio vedo pornografia).
Ai delinquenti abituali professionali e per tendenza o recidivi reiterati a norma
dell’articolo 99 comma quattro del codice penale.

Il giudizio immediato

La caratteristica di questo rito speciale (ex art. 453 c.p.p.), come anche il giudizio direttissimo, è l’assenza della udienza preliminare e il passaggio diretto dalla fase delle indagini preliminari al dibattimento.

Il giudizio abbreviato non ha carattere premiale, non essendo prevista alcuna riduzione di pena per l’imputato.

L’iniziativa, può derivare oltre che dal Pubblico Ministero anche dallo stesso imputato al quale sia stato notificato il decreto che fissa l’udienza preliminare, a differenza di quanto previsto per il giudizio direttissimo.

I Presupposti per richiederlo sono l’avere interrogato la persona sottoposta alle indagini sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova e l’omessa comparizione della parte, a seguito di invito a presentarsi, senza legittimo impedimento e senza che si tratti di persona irreperibile.

La presentazione della richiesta da parte del Pubblico Ministero deve avvenire entro il termine di gg. 90 dall’iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato (ex art. 454 c.p.p.), da parte dell’imputato prima che sia celebrata l’udienza preliminare (ex art. 453 ultimo comma c.p.p. e 419 comma. 5 c.p.p.).

La decisione sulla richiesta è rimessa al Giudice il quale, ai sensi dell’articolo 455 del codice di procedura penale, può disporre con decreto il giudizio immediato, o respingere la richiesta e ordinare la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

Il decreto che dispone il giudizio immediato deve contenere l’avviso per l’imputato della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato (che va richiesto entro 15 giorni dalla notifica del decreto stesso (ex art. 458 c.p.p.), vale a dire  della facoltà di fare ricorso al patteggiamento.

Se la richiesta di giudizio abbreviato non sia presentata, si procede alla formazione del fascicolo del dibattimento che unitamente al decreto che dispone il giudizio immediato viene trasmesso al giudice competente (ex art. 457 c.p.p.).

Il procedimento per decreto

Questo tipo di procedimento, previsto e disciplinato dagli articoli 459 e seguenti del codide di procedura penale, si caratterizza per l’assenza del contraddittorio e l’emissione di un decreto penale di condanna inaudita altera parte su richiesta del Pubblico Ministero quando all’imputato deve essere applicata una pena pecuniaria.

Non ci sono sia l’udienza preliminare sia il dibattimento.

La richiesta motivata del Pubblico Ministero va presentata al giudice per le indagini preliminari “entro il termine di sei mesi dalla data nella quale il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato” (ex art. 459 c.p.p.), con l’indicazione della misura della pena.

Contro il decreto, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono presentare opposizione nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto stesso.

Ai sensi dell’articolo 461 comma 2 del codice di procedura panale, la dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data dello stesso e il giudice che lo ha emesso.

E’ anche possibile nominare un difensore di fiducia.

Con l’atto di opposizione l’imputato inoltre può richiedere il giudizio immediato, abbreviato o il patteggiamento, disciplinato dall’articolo 444 del codice di procedura penale.

Se non c’è l’opposizione o se questa viene dichiarata inammissibile, il decreto di penale di condanna diventa esecutivo, altrimenti il giudice lo revoca e procede nelle forme del rito richiesto.

Al fine di evitare che sia sollevata l’opposizione, il codice prevede la possibilità per il Pubblico Ministero di chiedere che il decreto penale di condanna sia emesso per una pena edittale ridotta sino alla metà.

Il carattere premiale del decreto di condanna è dato anche dal fatto che non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, l’applicazione di pene accessorie, e non ha efficacia di giudicato dei processi civili e amministrativi.

Il reato si estingue se l’imputato non commetta un altro reato della stessa indole nel termine di cinque anni, in caso di delitto, e nel termine di due anni, nel caso di contravvenzione.

Il rito dei procedimenti speciali può subire variazioni quando è celebrato davanti al Tribunale in composizione monocratica.

Se è stato richiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto di giudizio immediato previsto dall’articolo 456, comma, 3 e 5 del codice di procedura penale.

Se è stato chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l’udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa.

Se è stato chiesto il patteggiamento il giudice fissa al Pubblico Ministero un termine per esprimere il suo consenso.

Sarà la parte a dovere notificare la richiesta e il decreto al pubblico ministero.

Se il Pubblico Ministero non da il consenso il giudice emette decreto di giudizio immediato.

Volume consigliato

Quando scegliere un rito penale alternativo

Il presente volume tratta i procedimenti speciali, così come previsti dal codice di procedura penale, con un approccio pratico-applicativo, grazie anche alla presenza di tabelle riepilogative e tavole sinottiche, allo scopo di guidare il professionista nella scelta del rito (ove ciò sia possibile) e nell’affrontare le criticità cui può andare incontro durante l’iter processuale.Gli Autori, forti di un’esperienza professionale continua e attenta, offrono la propria competenza in materia, con lo sguardo di chi affronta quotidianamente questioni attinenti alla specialità dei procedimenti disciplinati dalle norme procedurali.Il volume tiene conto della riforma del rito abbreviato e affronta altresì la procedura nei confronti dei soggetti minori.Gabriele Esposito, Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Avvocato penalista patrocinante in Cas- sazione. Cultore della materia in Diritto Processuale Penale. Autore di manuali giuridici.Alfonso Laudonia, Avvocato, Professore a contratto di Procedura Penale presso l’Università Tematica Pegaso. Si è specializzato in Diritto e procedura penale nonché in Progettazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo degli Enti ed in Diritto sportivo. È stato Assegnista di ricerca in Economy Legal Security. È autore di plurime pubblicazioni in Diritto e procedura penale.Antonio Di Tullio D’Elisiis, Avvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osserva- torio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis, Gabriele Esposito, Alfonso Laudonia | 2019 Maggioli Editore

36.00 €  34.20 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento