I procedimenti di istruzione preventiva

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Quando si parla di procedimenti di istruzione preventiva si fa per indicare motivi di urgenza.

Un mezzo istruttorio, come una prova testimoniale o una consulenza tecnica, viene assunto prima dell’inizio del giudizio al quale è relativo, oppure prima che il giudice istruttore lo abbia ammesso.

La natura dei procedimenti di istruzione preventiva determina il fatto che gli stessi possano essere ammessi indipendentemente dal giudizio sull’ammissibilità o rilevanza della prova, una valutazione che dovrà essere eseguita dal giudice di merito in un momento successivo e in modo autonomo.

La disciplina giuridica dei procedimenti d’istruzione preventiva è contenuta  agli articoli 692-699 del codice di procedura civile.

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In che modo si propone la richiesta di istruzione preventiva

La richiesta di istruzione preventiva si propone al giudice che dovrebbe essere competente per la causa di merito.

In presenza di una urgenza si può proporre anche al giudice del luogo nel quale si deve assumere la prova (art. 693 c.p.c.).

 

Se si tratta di un ricorso relativo all’assunzione preventiva di testimoni nel ricorso si devono indicare i motivi dell’urgenza e i fatti sui quali devono essere sentiti i testimoni.

Si deve anche indicare una “esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali è preordinata la prova (art. 693 c.p.c).

Se si tratta di un accertamento tecnico preventivo, di una ispezione giudiziale o di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, a norma dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone con ricorso.

Nei casi di ricorso per istruzione preventiva il giudice a norma dell’articolo 694 del codice di procedura civile, fissa l’udienza di comparizione indicando il termine perentorio per la notifica del ricorso.

Quale natura e funzione hanno i procedimenti di istruzione preventiva

L’istruzione preventiva si configura come una misura cautelare particolare, che consente di acquisire una prova, ad esempio una perizia tecnica o una testimonianza, anche senza che ci sia un procedimento pendente, oppure, in presenza di un procedimento iniziato che attraversa una fase nella quale non sia ancora consentito procedere all’assunzione di mezzi di prova, e presuppone la che si aspetti molto tempo prima che il mezzo di prova si possa acquisire.

L’istruzione preventiva consente di acquisire subito il mezzo istruttorio.

Il procedimento si differenzia dai provvedimenti cautelari classici, che si fondano sull’accertamento, da parte del giudice.

I procedimenti di istruzione preventiva presuppongono esclusivamente l’accertamento del periculum in mora, vale a dire l’urgenza di sperimentare il mezzo di prova, non si deve verificare anche il fumus boni iuris, vale a dire il giudizio relativo alla possibile fondatezza del diritto sostanziale che si vuole fare valere.

In compito del giudice non è verificare se il diritto rispetto al quale risulta preordinato il mezzo di prova sia meritevole di tutela, deve valutare il mezzo di prova in sé, accertando se si debba assumere con urgenza.

Il periculum in mora relativo a questo genere di procedimento deve essere identificato nell’eventualità che per qualche motivo possa mancare la possibilità di ascoltare testimoni,

ad esempio perché siano in pericolo di vita, oppure che non sia più possibile eseguire l’ispezione giudiziaria sulle persone o valutare la condizione di cose o lo stato dei luoghi.

L’articolo 692 del codice di procedura civile, ad esempio, indica che è possibile richiedere l’audizione a futura memoria di un testimone, la quale deposizione sia ritenuta necessaria nell’ambito di una causa, nel caso nel quale ci sia un motivo fondato di temere che lo stesso stia per mancare.

In che cosa consiste l’accertamento tecnico preventivo

L’articolo 696 del codice di procedura civile dispone che, nel caso nel quale si verifichino condizioni di urgenza, ad esempio la possibilità di cambiamento dei luoghi, il pericolo di alterazione o deperimento delle prove, i soggetti interessati a verificare lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose possono chiedere che venga disposto un accertamento tecnico preventivo.

Si fa ricorso a questo procedimento quando si manifesta la necessità di eseguire lavori di ogni genere, ad esempio il condizionamento dei macchinari, la sistemazione dei luoghi, che consentano di ripristinare lo stato che esisteva prima con urgenza, oppure che siano capaci di rimuovere la situazione di pregiudizio, di pericolo o di inutilizzabilità provocata dall’evento che viene contestato.

Il richiedente deve avanzare il ricorso presso il Tribunale del territorio di competenza, informando, la controparte attraverso una notifica del ricorso

In presenza di simili circostanze, il Presidente del Tribunale nomina un Consulente Tecnico di Ufficio e stabilisce la data di comparizione del consulente e delle parti.

Al consulente che accetta l’incarico viene conferito un termine per il deposito di una relazione scritta.

Il consulente tecnico d’ufficio nominato, a differenza di quello che succedeva in passato, può estendere il suo accertamento in modo notevole, fornendo valutazioni relative sia ai danni sia alle cause di quello che si deve verificare.

Nello svolgimento dell’incarico, il CTU deve procedere in modo autonomo, acquisendo quando sia necessario la documentazione presso le parti ed eventualmente presso terzi  e assumendo un ruolo istruttorio che di solito spetterebbe al giudice o agli avvocati in contraddittorio.

In calce alla perizia, il CTU deve allegare i documenti che ha acquisito, specificando le modalità con le quali li ha ottenuti.

Deve anche enunciare e chiarire i principi sulla base dei quali si è mosso e che lo hanno portato al raggiungimento di determinate conclusioni.

Se il giudice dovesse verificare che l’accertamento tecnico preventivo non è stato concluso, oppure non è mai iniziato, alle parti viene assegnato un termine di quindici giorni per presentare l’istanza di completamento.

L’accertamento tecnico preventivo rappresenta un procedimento di urgenza al quale spesso si  ricorre prima del giudizio di merito.

L’istanza di istruzione preventiva può essere presentata anche durante la causa, ma sempre prima che sia possibile disporre i mezzi istruttori in base alle cadenze procedimentali del giudizio di merito.

Alla stessa si può ricorrere anche durante l’interruzione o la sospensione del giudizio.

Il giudice, secondo le disposizioni dell’articolo 699 del codice di procedura civile, provvede sulla richiesta con ordinanza.

Si deve ritenere che il provvedimento vada emesso previa audizione delle parti.

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