I poteri di ordinanza del sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana: presupposti, ragioni e responsabilità

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In materia di ordinamento degli Enti locali, vigono i principi di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria (artt. 114 co. 2 e 119). Ciascun Ente pubblico territoriale organizza, cioè, le proprie funzioni e quelle conferite con legge statale o regionale (art. 118 Cost.) secondo le rispettive competenze, mediante statuti e regolamenti (art. 117 co. 6) (1).

Segnatamente, lo Statuto comunale, ai sensi del d.lgs 18-08-2000 n. 267 adottato in forza di legge-delega 3-08- 1999 n. 265, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia: disciplina, in particolare, la potestà regolamentare, le forme di pubblicità delle deliberazioni e determinazioni, procedimenti e provvedimenti amministrativi (responsabile, motivazione e termini di adozione), il diritto di accesso ai documenti amministrativi e le relative modalità.

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, è titolare di attribuzioni nei servizi di competenza statale.

La l. 24-07-2008 n. 125 (d.l. 23-05-2008 n. 92), in modifica del d.lgs 18-08-2000 n. 267, ha ridisegnato ed ampliato le attribuzioni del sindaco, riscrivendo l’art. 54.

Il sindaco, o chi lo sostituisce (previa comunicazione al prefetto ex l. 24-12-1954 n. 1228, delega al presidente del consiglio circoscrizionale o ad un consigliere comunale ove non siano costituiti organi di decentramento), adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali (costituzionali) dell’ordinamento e del D.M.Interno 5-08-2008, provvedimenti, in via ordinaria ed anche contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica (integrità fisica) e la sicurezza urbana (vivibilità, convivenza civile e coesione sociale), informandone preventivamente il prefetto. In altri termini, trattasi di situazioni urbane di degrado o isolamento, danneggiamento al patrimonio pubblico e privato (favorite anche da incuria, degrado ed occupazione abusiva di immobili), intralcio alla pubblica viabilità, al decoro urbano, alla pubblica decenza.

Sul piano strutturale, un’ordinanza sindacale deve possedere determinati requisiti di contenuto: intestazione dell’Ente, numero di protocollo, oggetto, premessa costituita dall’esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto, l’ordine (il divieto), indicazione delle sanzioni in caso di inottemperanza (l. 24-11-1981 n. 689), entrata in vigore, forme di pubblicità, le Autorità cui viene trasmessa e quelle dinanzi alle quali è possibile impugnare il provvedimento (entro 30 giorni con ricorso gerarchico al Prefetto per motivi di legittimità e di merito, entro 60 giorni al Tar per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o, in alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), luogo, data e sottoscrizione del sindaco.

L’ordinanza può anche essere rivolta a persone determinate: se queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco puo’ provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi (art. 650 c.p.).

In sostanza, il potere di ordinanza del Sindaco, come riformulato, non è libero bensì tipizzato negli ambiti di intervento delineati dalla norma e deve fondarsi su finalità e presupposti dimostrati, e non ipotetici, del grave pericolo (definendo e descrivendo la circostanza o la situazione da cui si teme possa derivare grave danno futuro): su tali basi, il “nuovo” potere di ordinanza sindacale acquisisce efficacia ordinaria ovvero stabile e prolungata nel tempo.

Il sindacato del giudice amministrativo si estende anche al merito (art. 7 l. 6-12-1971 n. 1034): egli può annullare, riformare o sostituire l’ordinanza.

Si ritiene, peraltro, che il cittadino possa esperire un’azione risarcitoria avverso il provvedimento (2): in tal caso, l’impugnazione deve essere notificata al Ministero dell’Interno, salvo venga richiesto esclusivamente l’annullamento dell’atto (Cons. Stato, sez. quinta, 13-08-2007 n. 4448) (3).

L’ordinanza, anche contingibile ed urgente, emessa dal sindaco è, infatti, espressione di un potere che appartiene allo Stato. E’, quindi, lo Stato, non il Comune, a dover rispondere dei danni derivanti dall’esercizio (o dal mancato esercizio) di tale potere da parte del sindaco, anche con riguardo all’operato di organi comunali che gli sono di supporto (Cass. sez. terza 31-07-2002 n. 11356) 

La legittimazione passiva del Comune risulta limitata ai casi in cui il sindaco agisca, sia pure come ufficiale del governo, a beneficio dei soli abitanti del Comune e per la tutela di interessi esclusivamente locali (Cass. Sez. Un. 23-04-1999 n. 254, Sez. prima 21-08-1997 n. 7810, 18-05-1996 n. 4604). All’uopo, è da dire che l’interesse alla sicurezza pubblica è di natura tale da trascendere l’ambito locale.

In ultima analisi, va sottolineato che il Prefetto ha facoltà di disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale, indire una conferenza tra Autorità dei Comuni contigui o limitrofi e soggetti anche privati e, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato, ha titolo per intervenire con proprio provvedimento “sostitutivo” (art. 120 co. 2 Cost.).

 

NOTE AL TESTO

1. G. FERASIN, “M.S.Giannini. Il diritto amministrativo nel divenire dell’ordinamento giuridico”,  2006, Napoli.

2. M. ANGELONE, “Inerzia della Pubblica Amministrazione e tutela risarcitoria”, 2010, Napoli.

3. Sentenze reperibili su www.giustizia-amministrativa.it

 

Prof. Avv. Basso Alessandro Michele

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