I diritti che si perdono con il divorzio

Scarica PDF Stampa
Il divorzio o scioglimento del matrimonio, è un istituto giuridico che decreta la fine di un matrimonio.

Non deve essere confuso con l’annullamento del matrimonio, perché prevede la fine di un matrimonio legalmente valido e non il suo disconoscimento.

Le leggi sul divorzio nel mondo variano in modo considerevole, ma nella maggior parte dei paesi la validità dell’istituto giuridico richiede la sentenza di un tribunale o di altra autorità in un processo legale.

La procedura legale per il divorzio può anche comportare questioni relative agli alimenti, la custodia e il mantenimento dei figli.

Nei paesi nei quali la monogamia è legge, il divorzio consente di contrarre un altro matrimonio.

Alcuni paesi hanno legalizzato il divorzio in anni relativamente recenti.

Sono Spagna, Italia, Portogallo, Repubblica d’Irlanda e Malta.

Nella nostra epoca, due paesi al mondo, le Filippine e Città del Vaticano, non possiedono nei loro ordinamenti una procedura civile relativa al divorzio.

Il divorzio venne introdotto a livello legale in Italia l’ 1 dicembre 1970, nonostante l’opposizione della Democrazia Cristiana, con la legge 1 dicembre 1970, n. 898, “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, che entrò in vigore il 18 dicembre 1970.

Mancando l’unanimità nell’approvazione della legge ed essendo contrario il partito di maggioranza relativa, negli anni seguenti si organizzò un movimento politico, sostenuto anche dai partiti contrari all’introduzione della legge, che promosse un referendum abrogativo, nell’intento di fare abrogare la legge 1 dicembre 1970, n. 898.

Nel 1974 questo referendum affermò la volontà della maggioranza della popolazione di mantenere la legge in vigore.

Quando due persone decidono di unirsi nel vincolo del matrimonio, non si limitano a formalizzare la loro unione spirituale e sentimentale, ma sottoscrivono un vero contratto, dal quale nascono reciproci obblighi e diritti.

La situazione resta inalterata per l’intero rapporto matrimoniale, ma la legge non la ritiene definitiva.

I coniugi, se vogliono, possono decidere di separarsi e poi divorziare.

Con il divorzio, il contratto di matrimonio, stipulato il giorno delle nozze, si scioglie definitivamente e vengono meno i principali diritti che derivavano dal rapporto formale di coppia.

In questa sede si tratterà di seguito dei diritti che si perdono con il divorzio.

A volte un rapporto matrimoniale può subire delle modifiche, dovute al fatto che la situazione nella tua famiglia non è delle migliori.

Il rapporto con il coniuge può rasentare i minimi termini e uno oppure entrambi potrebbero valutare l’opportunità di separarsi e di divorziare appena possibile.

Quando un coniuge che decide di compiere questo passo, deve affrontare una situazione definitiva  e deve decidere di rivolgersi a un avvocato per compiere gli atti necessari.

Però, prima di procedere, ritiene opportuno assumere alcune fondamentali informazioni sulla questione.

I principali effetti del divorzio

Come scritto nell’introduzione, il matrimonio rappresenta un autentico contratto, con obblighi e diritti reciproci, ma se lo stesso viene sciolto, inevitabilmente finisce di produrre effetti tra le parti.

Attraverso il divorzio, gli ex coniugi diventano degli estranei in ogni senso, e viene concessa loro la facoltà di risposarsi e di contrarre un altro un contratto di matrimonio.

In presenza di simili circostanze, la coppia non avrà più l’obbligo di reciproca assistenza, fermo restando l’eventuale mantenimento previsto, non dovrà di sicuro abitare nella stessa casa e sarà stata sciolta l’eventuale comunione legale dei beni, anche se simili circostanze si concretizzano con la separazione legale.

La moglie perderà la prerogativa di potere utilizzare il cognome del marito (art. 143 bis c.c.), anche se nella pratica di ogni giorno è diventata una modalità poco applicata.

In questo quadro, marito e moglie non saranno più tali e, in ragione del matrimonio che si è sciolto, non dovranno riconoscere niente e pretendere dall’altro, fatta eccezione per alcuni aspetti.

Pensione di reversibilità e divorzio

I coniugi divorziati perdono ogni reciproco diritto, fatte salve alcune eccezioni, come l’eventuale mantenimento.

Un’altra eccezione è relativa alla cosiddetta pensione di reversibilità, di solito prevista a favore del coniuge superstite, ma anche a vantaggio di quello divorziato.

In relazione a questa ipotesi, la legge richiede necessariamente la presenza di alcuni requisiti

(art. 9 comma 2 Legge 898/1970):

Il coniuge superstite, ma divorziato, deve essere assegnatario di un assegno di divorzio e non deve avere perso per revoca questo diritto o averlo conseguito con versamento in un’unica soluzione.

Il coniuge superstite, ma divorziato, deve essere rimasto scapolo o nubile.

La pensione, da dove deriva la reversibilità, deve essere maturata in relazione a un rapporto di lavoro svolto dall’ex coniuge deceduto, in un periodo antecedente alla sentenza di divorzio.

Se dovesse mancare anche uno di questi presupposti, il coniuge divorziato non avrebbe diritto alla pensione di reversibilità del coniuge defunto.

Se il lavoratore nel frattempo si fosse risposato, la pensione di reversibilità sarebbe riconosciuta ad entrambi i coniugi, quello divorziato e quello con il quale il defunto era coniugato al momento del decesso.

In simili circostanze, la pensione andrebbe divisa tra i due aventi diritto, tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni e a seguito di decisione assunta dal tribunale (art. 9 comma 3 Legge 898/1970).

Quale eredità spetta al coniuge divorziato

In presenza del matrimonio, il coniuge è uno degli eredi principali, sia in assenza di testamento sia in presenza delle ultime volontà del defunto coniuge, visto che lo stesso deve riservare all’altro una quota minima del suo patrimonio.

La situazione riportata cambia in modo etto con il divorzio, in relazione al quale i due coniugi diventano degli estranei.

Per questo il coniuge divorziato non è parte della successione ereditaria di quello defunto, a meno che lo stesso non abbia lasciato qualcosa all’ex, attraverso testamento, nonostante non avesse nessun obbligo a farlo.

Il diritto al Tfr e il Divorzio

La legge (art. 12bis Legge 898/1970), nonostante il divorzio, concede all’ex coniuge il diritto di pretendere una quota del Tfr maturata dall’altro.

Questa facoltà è riconosciuta in presenza di determinati presupposti:

La coppia deve avere divorziato.

L’ex coniuge deve avere diritto a percepire un assegno divorzile.

L’ex coniuge non deve si deve essere risposato.

Ricorrendo i sopra scritti presupposti, il coniuge divorziato può pretendere una percentuale del Tfr dell’ex, nella misura del 40% dell’indennità maturata durante gli anni del matrimonio, e questi dovranno essere calcolati anche gli anni durante i quali i coniugi erano separati.

Volume consigliato

Assegno divorzile: i parametri dopo le Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018

Corredata delle più utili formule di riferimento, l’opera esamina, con taglio pratico e forma accessibile, le questioni maggiormente dibattute relative all’assegno divorzile, fino all’analisi della recente sentenza della Cassazione civile a Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018.Attraverso un’originale struttura, il testo risponde ai quesiti che più frequentemente ci si pone, tra cui: in cosa consiste il tenore di vita ed è ancora valido quale parametro? Come si può ottenere la modifica dell’importo dell’assegno? Quali azioni sono esperibili per il recupero dell’assegno?Con l’ultimo intervento della Suprema Corte, si dà atto di cosa è cambiato e quali siano oggi i parametri di riferimento per la determinazione dell’assegno.Per garantire uno strumento immediatamente operativo le risposte ai quesiti sono accompagnate dalle principali formule di riferimento.Manuela Rinaldi Avvocato in Avezzano; Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e dell’Impresa, Diritto Internazionale e Diritto Processuale Civile, Diritto del Lavoro. Incaricata (a.a. 2016/2017) dell’insegnamento Diritto del Lavoro (IUS 07) presso l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza. Dal 2011 Docente Tutor Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno; relatore in vari convegni, master e corsi di formazione. Autore di numerose pubblicazioni, monografiche e collettanee.

Manuela Rinaldi | 2018 Maggioli Editore

19.00 €  18.05 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento