Guida in stato di ebbrezza, non è prevista la sospensione cautelare della patente se il tasso alcolico è inferiore ad 1,5

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Giudice di Pace di Cefalù – Sentenza n. 298 del 03 ottobre 2013

Fermato dai Carabinieri e sottoposto all’accertamento del tasso alcolemico,
mediante apposito etilometro, gli veniva riscontrato un tasso alcolico pari a 1,1, Da
ciò conseguiva l’ordinanza prefettizia di sospensione della patente per la durata di un
anno, che però veniva annullata dal Giudice di Pace di Cefalù con conseguente
restituzione.
Il Giudice di Pace di Cefalù ha accolto la tesi difensiva del difensore del
ricorrente secondo cui in virtù di quanto disposto dal comma 9 dell’art. 186, tale
anticipazione è consentita solo in caso di alcolemia superiore a 1,5 g/l e non anche
negli altri casi, nei quali la sanzione accessoria amministrativa sarà dunque applicata
dal Giudice all’esito dell’accertamento del reato.
Infatti l”organo giudicante nella parte motiva della sentenza ha precisato che
la previsione di cui all’art. 223, comma1, C.d.S., nel disporre la sospensione
cautelare della patente in ipotesi di reato appare norma di carattere generale che
trova specifiche deroga all’interno dell’art. 186, comma 9, C.d.S, che pure disciplina
ipotesi di reato di reato, trattandosi di norme fondate su presupposti diversi, sia della
natura della sospensione nell’uno e nell’altro caso e sia dei presupposti per la sua
irrogazione, come sancito dalla Corte di Cassazione – Sez. II civile con sentenza
n. 21447 del 19 ottobre 2010, in base al principio di necessaria corrispondenza tra
fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata; che una cosa è che
l’art. 186, comma 2, C.d.S. Prevede l’applicazione delle sanzioni accessorie della
sospensione della patente determinate dal Tribunale all’esito dell’accertamento del
reato, altra cosa è la possibilità che il Prefetto ne possa disporre la provvisoria
sospensione cautelare.

Giuseppe Ortolani

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