Lo stato di ebbrezza alcolica può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall’art. 186 c.p., con qualsiasi mezzo.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con la sentenza n. 19176 depositata il 9 maggio 2016.
Il caso.
La Corte di appello aveva confermato la sentenza del Tribunale con la quale aveva giudicato l’imputato colpevole del reato di guida di autovettura in stato di ebbrezza acolica.
L’imputato ricorreva per cassazione lamentando tra l’altro che il tasso alcolico, misurato mediante etilometro, fosse da riferire all’ipotesi meno grave in quanto inferiore ad una certa soglia di tolleranza. Pur vero che in questi casi, per la formulazione del giudizio, fosse possibile anche basarsi sui dati sintomatici; tuttavia, nel caso in esame, tali sintomi univoci erano in realtà assenti, in quanto l’alito vinoso non può considerarsi tale e lo stato di agitazione era da ricollegare all’incidente avvenuto, nel quale erano rimasti investiti due pedoni.
La decisione
Lo stato di ebbrezza alcolica può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall’art. 186 c.p., con qualsiasi mezzo, e dunque anche su base sintomatica, indipendentemente dalla verifica strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più lieve quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle tre ipotesi.
Nel caso di specie, gli Ermellini hanno criticato, però l’operato della Corte di merito poiché i giudici di Caltanissetta hanno omesso qualunque riferimento ad un corteo sintomatologico.
Pertanto, la sentenza impugnata è stata annullata.
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