Guida in stato d’ebbrezza: quando è possibile riottenere la patente?

Redazione 27/04/16

La durata della revoca della patente di guida per chi provoca un sinistro gravemente alterato dall’alcol o dalla droga decorre dall’accertamento del reato e non dalla data di irrevocabilità della sentenza penale di condanna. E sulla delicata questione è competente la magistratura amministrativa e non il giudice ordinario. 

È quanto ha affermato il Tar Veneto, sez. III, con la sentenza n. 393 depositata il 15 aprile 2016.

La vicenda

Un automobilista coinvolto in un grave incidente stradale presentava domanda alla motorizzazione per l’ottenimento di una nuova licenza di guida, decorsi oltre tre anni dal sinistro. Contro il conseguente diniego l’interessato proponeva ricorso al Tar evidenziando di aver subito contestualmente al sinistro la sospensione della patente per un periodo di tempo superiore a tre anni.

La decisione

Il Tribunale ha preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame, avendo essa ad oggetto un atto adottato dall’Amministrazione nell’esercizio dei poteri autoritativi per il perseguimento di finalità di sicurezza della circolazione stradale.

Il carattere vincolato dell’atto impugnato non ne esclude la dimensione autoritativa, il che è sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo (TAR FVG n 104/2016; TAR Piemonte 10 gennaio 2014 n 39; T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo), sez. I, 24/03/2011, n. 169).

Nel merito, il Tribunale veneto ha rilevato che il comma 3 ter dell’articolo 219 del codice della strada dispone che non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla data di accertamento del reato; ebbene, il termine dei tre anni decorre dalla data di accertamento del reato come enunciato dal legislatore, cioè alla data di contestazione della violazione da parte dell’Organo accertatore.

Pertanto, il riferimento fatto dall’amministrazione al passaggio in giudicato della sentenza non risulta conforme alla dizione della legge, nonché alla sua ratio, che evidentemente è quella di non consentire la guida a chi si è reso responsabile di un incidente in stato di ebbrezza, ma senza che tale sanzione sia protratta per un tempo indefinito come avverrebbe se il riferimento fosse al passaggio in giudicato, che dipende dai tempi di conclusione del procedimento giurisdizionale ed è quindi soggetto a elementi variabili e diversi per ciascun caso, mentre la data certa è quella dell’accertamento del reato (ex multis T.A.R. Torino, (Piemonte), sez. II, 14/10/2015, n. 1415; TAR Veneto, sez III, n. 288 del 2015, T.A.R. Campobasso, (Molise), sez. I, 30/03/2015, n. 144).

L’interpretazione contraria sarebbe irragionevole e in ultima analisi non conforme a Costituzione anche perché porterebbe ad inevitabili disparità di trattamento tra caso e caso, a seconda della maggior o minore celerità di conclusione dei procedimenti penali.

Redazione

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