Gli effetti patrimoniali della separazione consensuale e della separazione giudiziale

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Di seguito una breve disamina relativa agli effetti patrimoniali della separazione tra coniugi, sia consensuale che giudiziale.

La separazione tra coniugi, in generale

In qualsiasi momento, e per le cause consentite dalla legge, i due coniugi, o uno di loro, possono chiedere la separazione legale, che comporta la sospensione dei reciproci doveri di collaborazione, di coabitazione e di contribuzione, lasciando intatti i doveri di assistenza e di reciproco rispetto.

A norma dell’articolo 150 del codice civile, la separazione legale comporta anche la cessazione della comunione dei beni tra i coniugi.

Significa che, da quel momento in poi, qualsiasi bene venga acquistato dal marito sarà di proprietà esclusiva del marito, e qualsiasi bene acquistato dalla moglie sarà di esclusiva proprietà della moglie.

L’articolo 150 del codice civile, rubricato “separazione personale”, recita:

“È ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi”.

La separazione consiste nella legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, intendendosi compresi quelli di collaborazione, di coabitazione e di contribuzione, mentre restano quelli di assistenza e rispetto reciproco.

Un altro effetto, in ambito patrimoniale, è la cessazione della comunione legale tra coniugi.

Per conoscere gli effetti patrimoniali della separazione bisogna fare la differenza tra separazione consensuale e quella giudiziale.

Per approfondire consulta anche “Guida alle buone prassi per la composizione del contenzioso familiare” di Cesare Bulgheroni, Paola Ventura, Marzia Brusa.

La separazione consensuale

La separazione consensuale è uno dei due modi per ottenere la separazione legale tra coniugi, l’altro è la separazione giudiziale.

Si chiama consensuale perché prevede il consenso espresso di entrambi i coniugi che arrivano a un accordo sulla divisione dei loro beni in comunione e sull’affidamento dei figli nonché sulle possibili questioni collegate a una separazione.

Il consenso delle parti può essere originario se il ricorso è presentato da tutte e due le parti ma può anche essere successivo nel senso che la separazione può partire come giudiziale, su istanza di una  parte, e diventare consensuale in un momento successivo.

La dottrina è dibattuta su quale possa essere il termine ultimo per esprimere in consenso.

C’è chi lo individua nel tentativo di riconciliazione c’è chi dice addirittura che sia la fase dinanzi al giudice istruttore, quando si è oltre la metà della causa.

Il consenso si può anche revocare.

La dottrina prevalente dice che termine ultimo per revocare il consenso sia l’udienza di comparizione, vale a dire il momento nel quale il giudice dovrebbe prendere atto del fallimento del tentativo di riconciliazione.

L’accordo tra i due coniugi deve essere sottoposto all’esame del tribunale che, con le formalità della camera di consiglio, valuta che l’accordo sia coerente con la legge e che vengano rispettati i diritti della prole.

Se la valutazione è favorevole omologano l’accordo con decreto, impugnabile con appello in Corte d’appello.

Se la valutazione è non è favorevole gli atti vengono trasmessi al giudice istruttore in modo che la causa prenda il corso di una separazione giudiziale.

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La separazione giudiziale

La separazione giudiziale è il procedimento con il quale si ottiene una sentenza di separazione, che non fa venire meno lo status di coniuge ma incide su alcuni obblighi tipici del matrimonio.

Una volta separati non si ha l’obbligo di convivenza né di fedeltà né si è più in comunione dei beni, se quello era il regime patrimoniale prescelto dai coniugi.

Al contrario resistono gli obblighi di mantenimento del coniuge, di partecipazione alla gestione della famiglia e di educazione della prole.

La separazione giudiziale, secondo il codice civile (art. 151 c.c.), si può avere su istanza di parte o perché ci sono state delle violazioni degli obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi o perché ci sono delle circostanze oggettive che rendono non più sostenibile la prosecuzione del rapporto.

Il processo inizia con ricorso al presidente del tribunale del luogo nel quale è individuata l’ultima residenza della coppia.

Se non l’hanno mai avuta si segue il classico sistema del tribunale competente nel luogo di residenza del convenuto.

Nel ricorso l’istante dovrà fornire gli elementi sui quali si fonda la richiesta e la dichiarazione sull’esistenza di prole.

Il presidente del tribunale accogliendo il ricorso fissa con decreto la data della udienza di comparizione dei coniugi.

L’istante dovrà provvedere a notificare il decreto all’altro coniuge.

Nel tempo che intercorre tra notifica e udienza, le parti potranno depositare presso la cancelleria del giudice le eventuali memorie scritte nonché le loro dichiarazione dei redditi, per individuare i beni patrimoniali con esattezza.

L’udienza di comparizione si svolge davanti al presidente del tribunale.

I coniugi sono obbligati a comparire personalmente.

Se non si presenta il coniuge attore, colui che ha promosso il processo, il presidente lo dichiara estinto per abbandono degli atti, se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente dovrà fissare un’altra udienza ed eventualmente decidere con ordinanza sulle questioni urgenti che non possono essere rimandate alla successiva udienza.

Una volta che i due coniugi compaiono entrambi, il presidente del tribunale compie un tentativo di conciliazione, nel quale cerca di fare desistere le parti dal loro intento di separarsi.

Se le parti si accordano e si riconciliano il presidente redige il processo verbale e la causa si estingue, se le parti non si accordano, il presidente è obbligato a fare proseguire la causa davanti al giudice istruttore.

Effetti patrimoniali della separazione consensuale

In caso di separazione consensuale, sono gli stessi coniugi a determinare quali saranno gli effetti patrimoniali provocati dalla loro decisione.

Saranno loro stessi a deciderlo nell’accordo di separazione da sottoporre al giudice.

Marito e moglie troveranno un’intesa su:

– L’eventuale assegno di mantenimento a favore della parte più debole o dei figli.

-La divisione dei beni comuni.

   – L’assegnazione della casa.

Effetti patrimoniali della separazione giudiziale

In caso di separazione giudiziale, non saranno i coniugi ma un giudice a determinare gli effetti patrimoniali della separazione, in particolare sulla spartizione dei beni acquistati dopo il matrimonio se la coppia avesse scelto per il regime di comunione.

I beni personali, ad esempio l’abbigliamento o le scarpe, e quelli acquistati prima del matrimonio restano di proprietà esclusiva di chi li ha comprati o avuti in regalo.

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