Separazione: niente addebito a chi non tradisce per primo?

Redazione 07/02/20
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L’addebito della separazione va attribuito solo al coniuge che con il tradimento ha causato la rottura del rapporto, e non al partner che ha avviato una nuova relazione quando la situazione era ormai insanabile. Un principio molto importante stabilito dalla recentissima sentenza n. 3318/2017 della Corte di Cassazione, che ha addebitato la separazione a un marito infedele, ritenendo non rilevante la successiva relazione della moglie, e non ha riconosciuto all’uomo né l’assegno di mantenimentogli alimenti.

Vediamo allora in quali casi la separazione può essere addebitata al coniuge che tradisce, e quali conseguenze economiche questo comporta.

Quando la separazione va addebitata al coniuge infedele?

La separazione di una coppia sposata può essere dovuta a vari fattori. Quando però il giudice appura che la rottura della coppia è stata la conseguenza diretta della violazione dei doveri coniugali da parte di uno dei due partner, il tribunale potrà addebitare la separazione al coniuge “colpevole”.

I doveri coniugali, disciplinati dall’Art. 143 del Codice civile, includono l’obbligo all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione, alla coabitazione e, per l’appunto, alla fedeltà. Chi tradisce, dunque, ha violato i suoi doveri di coniuge.

Illecito solo il tradimento che causa la rottura

Bisogna fare molta attenzione, però: come accennato in apertura di paragrafo, la separazione può essere considerata responsabilità di uno dei due coniugi solo quando questa sia stata causa diretta della rottura della coppia.

Molto importante a questo punto diventa la successione temporale degli avvenimenti: se il tradimento, sia esso compiuto dal marito o dalla moglie, avviene dopo la crisi e quindi sia conseguenza e non causa di una situazione ormai insanabile, questo non è considerabile una “colpa” e quindi non determina l’addebito della separazione.

Chi tradisce dopo la crisi non è colpevole

Peculiare, e molto interessante, il caso di specie sul quale si è pronunciata la sentenza della Cassazione.

Un marito, al quale in sede di separazione era stata attribuita la responsabilità della rottura per aver tradito la moglie, si è difeso affermando che la moglie sarebbe poi stata infedele a sua volta iniziando una relazione con un secondo uomo.

Ebbene, la Cassazione ha affermato che la nuova relazione della donna è stata ininfluente ai fini della separazione. Certamente non si possono paragonare, infatti, il tradimento del coniuge che porta alla perdita insanabile della fiducia all’interno di una coppia e un nuovo rapporto instaurato dal partner dopo una tale situazione. Tanto più che la nuova relazione era iniziata dopo l’avvio delle pratiche per la separazione.

La perdita del mantenimento e degli alimenti

Una simile decisione porta a conseguenze importanti di natura economica: il coniuge al quale viene addebitata la separazione, infatti, perde il diritto all’assegno di mantenimento. E questo, si badi bene, a prescindere da un’eventuale situazione finanziaria svantaggiata rispetto a quella dell’ex partner.

Nel caso di specie, il marito si è visto negare persino la concessione degli alimenti: questi infatti vengono concessi solo quando uno dei due coniugi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento economico.

Il marito in questione, invece, ha dimostrato “capacità lavorativa” e persino “attitudini imprenditoriali”: è dunque in grado, secondo la Corte, di trovare un’occupazione confacente alle proprie attitudini e nulla può chiedere all’ex moglie.

L’ordinanza della Cassazione n. 1136 del 2020 dichiara inammissibile il ricorso di un ex marito con cui tenta di far ricadere la colpa della fine del matrimonio alla ex moglie responsabile, a suo dire, di non volerlo più seguire e sostenere. Peccato che la Corte d’Appello ha dato molta più importanza ai sospetti della moglie, che ha prodotto foto e biglietti aerei intestati, per dimostrare la presunta relazione extraconiugale del marito e ottenere così l’addebito della separazione a carico del coniuge “traditore”.

Come hanno chiarito gli Ermellini infatti, non è necessario che il coniuge riesca a provare la relazione extraconiugale dell’altro per ottenere l’addebito. Il sospetto infatti, se plausibile, è sufficiente a ledere la dignità del tradito, non serve che l’adulterio si concretizzi ai fini dell’addebito.

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