Giusto procedimento, anche il privato cittadino deve collaborare

Redazione 05/10/11
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Costituisce principio comune in materia di procedimento amministrativo quello secondo cui la partecipazione degli interessati alla fase istruttoria di un procedimento è riferibile alla normale attività di collaborazione tra privati e amministrazione. Questo, in sintesi, il principio di diritto rilevato dal Tar Lazio, sez. II bis, nella sentenza n. 7643 dello scorso 30 settembre.

Alla base di un giusto procedimento è la regola seconda cui i destinatari di una decisione debbano essere messi in grado di rappresentare i propri interessi di fronte all’autorità decidente. Ciò in ossequio ad una visione sostanzialistica della partecipazione al procedimento come istituto afferente al più vasto ambito del diritto ad un pieno ed effettivo contraddittorio. L’ancoraggio costituzionale di detta visione viene fatto discendere dall’art. 97 Cost. laddove sono enunciati i principi di buona andamento ed imparzialità. Tali principi postulano necessariamente per la loro concretazione la partecipazione al procedimento dei titolari degli interessi coinvolti. Ne consegue che in mancanza di un riscontro del privato della specifica richiesta di documentazione da parte dell’Amministrazione (se le risultanze istruttorie e le decisioni assunte in mancanza di specifiche richieste non ottemperate siano diverse da quelle auspicate dal privato), deve ritenersi che la circostanza non configuri ipotesi di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dei fatti (come nella fattispecie denunciato), ma costituisca piuttosto, conclude il Collegio, il risultato di obiettive valutazioni dell’Amministrazione derivanti anche dal comportamento omissivo del privato ad una collaborazione partecipativa alla fase istruttoria del procedimento.

La ratio dell’apporto collaborativo, si ricorda, è quella di agevolare il potere amministrativo nella esatta ed imparziale definizione del peso reale che l’interesse primario assume in ragione di tutti gli altri interessi anche privati concorrenti nella composizione della trama sociale, sulla quale in definitiva si andrà ad incidere. (Lilla Laperuta)

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