“Giustizia schizofrenica!”…e il legale viene sanzionato: il diritto di critica non deve travalicare il limite del rispetto della funzione giudicante

Redazione 24/02/12
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Biancamaria Consales

Così è stato stabilito dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione, con sentenza n. 2567 del 22 febbraio 2012, pronunciatesi sul ricorso di un avvocato, sanzionato dapprima dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Latina e successivamente dal Consiglio nazionale forense, per violazione degli artt. 5 (doveri di probità, dignità e decoro), art. 20 (divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive) e art. 53 (rapporti con i magistrati) del codice deontologico.

L’addebito delle predette violazioni si era concretizzato a seguito delle affermazioni dell’avvocato, nel corso di un intervista rilasciata ad un quotidiano, in riferimento alla sentenza di condanna di un suo assistito: aveva, infatti, affermato che la sentenza rappresentava la dimostrazione della “schizofrenia della giustizia” e del probabile cedimento dei giudici alla “tentazione di un recupero di giustizialismo”.

In particolare, l’organo disciplinare, dato atto che non vi era stata contestazione sulla ricostruzione del fatto storico, pur reputando che il diritto di difesa e la libertà critica possono essere esercitati con vigore, ha affermato tuttavia che tale diritto trova come limite invalicabile il rispetto dell’altrui personalità e del decoro e ha ritenuto che, con tali affermazioni riportate dal quotidiano, il professionista avesse travalicato il limite indicato, ledendo la dignità e il prestigio dei componenti la Corte d’assise d’appello di Genova. Le espressioni utilizzate eccedevano, infatti, i criteri di correttezza imposti dalla legge e dalla dignità della funzione difensiva.

Tale decisione veniva impugnata dall’avvocato sanzionato, il quale affermava che la semplice lettura del dispositivo consentiva di rilevare che, in presenza degli stessi elementi di valutazione, erano stati assunti provvedimenti giurisdizionali di senso opposto che giustificavano la visione schizofrenica della medesima questione ad opera della autorità giudiziaria.

La Suprema Corte, ribadendo nella sostanza quanto già in precedenza affermato, ha ritenuto l’espressione “schizofrenia della giustizia” palesemente offensiva sia se riferita al singolo organo giudicante sia se riferita all’intero sistema della giustizia richiamando, nel linguaggio medico, una grave patologia psichiatrica. Censurabile appare, altresì, l’accusa rivolta all’organo giudicante di aver ceduto alla tentazione di un recupero di giustizialismo, atteso che tale ultimo termine era stato utilizzato per indicare, in tono dispregiativo, un presunto abuso di potere da parte dell’autorità giudiziaria.

In conclusione, le espressioni utilizzate dal professionista esorbitavano dal diritto di critica ed erano lesive del prestigio e della dignità della Corte d’assise, poiché il professionista non si era limitato ad indicare le ragioni per cui egli riteneva erronea la decisione ma aveva posto in dubbio la capacità della Corte nel giudicare in modo sereno e corretto accusando l’organo giudiziario di versare in uno status soggettivo patologico e caratteriale tale da comprometterne la capacità di giudizio e di essere condizionato da finalità estranee al processo.

Le espressioni utilizzate, inoltre, non sono collegabili né al diritto di difesa in quanto non pronunciate nel corso del giudizio ma all’esito dello stesso e non nell’esercizio di impugnare una sentenza sfavorevole; né si può parlare di diritto di critica, che deve essere sempre esercitato nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. La pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone nei reciproci rapporti un approccio improntato sempre allo stile e al decoro oltre che, ove possibile, all’eleganza e mai al linguaggio offensivo.

Redazione

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