Giudizio immediato: le modifiche della riforma Cartabia

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Tra gli interventi effettuati dalla riforma Cartabia in materia di procedimenti speciali, vi è anche quello sul giudizio immediato.
Ebbene, scopo del presente scritto è quello di esaminare le novità prevedute da siffatta riforma in riferimento a codesto rito speciale.

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Indice

1. Le modifiche all’art. 456 c.p.p.


Per quanto concerne l’art. 456 cod. proc. pen. che, come noto, regolamenta il decreto di giudizio immediato, va osservato che l’art. 27, co. 1, lett. a), d.lgs, 10/10/2022, n. 150 dispone quanto segue: “all’articolo 456, comma 2, dopo le parole: «giudizio abbreviato», la parola: «ovvero» è sostituita dal seguente segno di interpunzione: «,» e, dopo le parole: «dell’articolo 444», sono aggiunte le seguenti: «ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova»;”.
Orbene, l’intervento su siffatto precetto normativo è stato fatto unicamente per “positivizzare il dictum della sentenza costituzionale n. 19 del 2020” (così: la relazione illustrativa) – con la quale la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 456, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova – menzionando, pertanto, “la sospensione del procedimento con messa alla prova come possibile oggetto di richiesta all’udienza camerale anche negli artt. 458 e 458-bis” cod. proc. pen. (così: la relazione illustrativa).


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2. Le modifiche all’art. 458 c.p.p.


Per quanto invece riguarda l’art. 458 c.p.p. che, come risaputo, disciplina, nell’ambito del giudizio immediato, la richiesta di giudizio abbreviato, l’art. 27, co. 1, lett. b), d.lgs, 10/10/2022, n. 150 è intervenuto su di esso, statuendo quanto sussegue: “all’articolo 458: 1) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Il giudice fissa», sono inserite le seguenti: «in ogni caso» e, dopo le parole: «camera di consiglio», sono inserite le seguenti: «per la valutazione della richiesta,»; al terzo periodo, le parole: «commi 3 e 5», sostituite dalle seguenti «commi 3, 5 e 6-ter»; 2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all’articolo 438, comma 5, l’imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438, comma 1, l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova. 2-ter. Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.»;”.
Pertanto, per effetto di codeste modificazioni, incominciando da quelle che interessano il comma secondo, è adesso stabilito che, ove l’imputato chieda il giudizio abbreviato, il “giudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa”.
 “Non sembra esistere, quindi, margine di discrezionalità da parte del giudice in ordine alla modalità con la quale procedere, altrimenti non avrebbe senso la previsione che la fissazione dell’udienza debba avvenire «in ogni caso»” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, Rel. n. 2/2023 del 5/01/2023, p. 114), fermo restando che, comunque, non vi è “bisogno di sancire il diritto a chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova in via principale perché ciò è già riconosciuto dall’art. 464-bis, comma 2, secondo periodo («se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1»)” (così: la relazione illustrativa).
Precisato ciò, sempre per quanto inerisce il comma secondo, l’altra modifica, consistente, come già visto prima, nel sostituire nel terzo periodo, le parole: «commi 3 e 5», con le seguenti «commi 3, 5 e
-ter, si è trattato di un mero “allineamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003” (così: la relazione illustrativa), “con la quale è stata riconosciuta la possibilità per l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di riproporre la richiesta, già rigettata dal giudice per le indagini preliminari, di giudizio abbreviato condizionata a una integrazione probatoria” (così: la relazione illustrativa).
Pertanto, tramite codesta interpolazione, “si è inteso far sì che gli imputati che si vedano respinta una richiesta di giudizio abbreviato condizionata in sede di abbreviato possano avanzare, in seguito, una richiesta non condizionata, una di patteggiamento o una di sospensione del procedimento con messa alla prova” (M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali, 2/11/2022, in sistemapenale.it, p. 54).
Ad ogni modo, come già visto in precedenza, citando il comma 2-ter, se non è accolta alcuna richiesta di questo genere, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.

3. Il “nuovo” art. 458-bis c.p.p.


All’art. 27, co. 1, lett. b), d.lgs, 10/10/2022, n. 150, infine, è disposto che, dopo “l’articolo 458, è inserito il seguente: «Art. 458-bis (Richiesta di applicazione della pena). – 1. Quando è formulata la richiesta prevista dall’articolo 446, il giudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. 2. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l’imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 458. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l’articolo 458, comma 2- ter.».”.
A “seguito della richiesta di patteggiamento, quindi, il giudice è tenuto (così come nel caso di richiesta di giudizio abbreviato) a fissare l’udienza” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, op. cit., p. 115) in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa.
Pur tuttavia, “nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto di un’istanza di applicazione della pena, presentata in sede di conversione di immediato, l’imputato, nella stessa udienza, potrà chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova o il giudizio abbreviato” (M. GIALUZ, op. cit., p. 55), fermo restando che, da un lato, se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 458 cod. proc. pen. (“Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 6-ter, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato”), dall’altro, nel caso di rigetto delle richieste, si applica l’articolo 458, comma 2-ter, cod. proc. pen. che, come già citato in precedenza, dispone che, qualora non sia accolta alcuna di esse, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.
Oltre a ciò e in conclusione, va da ultimo fatto presente che però non “risulta essere contemplata, così come per il giudizio ordinario, la possibilità della conversione della richiesta di giudizio abbreviato, così detto, secco in applicazione della pena” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, op. cit., p. 115) e, a “tale proposito rileva l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «è escluso che possa configurarsi la convertibilità del giudizio abbreviato nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto l’alternatività tra i due procedimenti speciali è evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell’imputato di operare una scelta fra i possibili giudizi speciali, gli impongono un’esplicita opzione tra l’uno o l’altro procedimento» (Sez. 4, n. 42260 del 27/04/2017, omissis, Rv. 270881; conforme, fra le molte, Sez. U., n. 12752 del 11/11/1994, omissis, Rv. 199397)” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, op. cit., p. 115 e p. 116), trattandosi “di principio che risulta derogato nel solo caso di richiesta di giudizio abbreviato condizionato” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di  Cassazione, op. cit., p. 116).

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