E’ inammissibile il ricorso per Cassazione avverso il decreto che dispone il giudizio immediato

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

Il fatto

Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Isernia disponeva il giudizio immediato ex art. 453, comma 1-bis cod. proc. pen. nei confronti di A. D. e M. M., imputati dei reati di cui agli artt. 110, 337, 582 e 585, 624-bis e 648 cod. pen..

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il predetto provvedimento proponevano ricorso per cassazione gli imputati, con atto a forma del comune difensore, articolando un unico motivo con il quale si contestava la violazione di legge per essere prevista, in ordine ai reati per cui si procede, la citazione diretta a giudizio ex art. 550 cod. proc. pen. con conseguente insussistenza dei presupposti del rito speciale e mancata emissione dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen..

A tal fine, si rileva come anche il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen. rientri tra le fattispecie per le quali l’esercizio dell’azione penale deve esplicarsi mediante citazione diretta a giudizio.

La requisitoria formulata dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione

Con requisitoria scritta il Procuratore della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione concludeva per l’annullamento del provvedimento impugnato e per la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

I ricorsi venivano ritenuti inammissibili in quanto proposti fuori dei casi previsti dalla legge.

Si osservava a tal proposito come la Cassazione abbia postulato l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto che dispone il giudizio immediato in quanto quest’ultimo costituisce un provvedimento che, in mancanza di espressa previsione normativa, non è impugnabile (Sez. 3, n.40673 del 05/05/2016; N. 35295 del 2011; N. 51216 del 2014) tenuto conto altresì del fatto che, facendo seguito all’enunciazione di principio espressa dalle Sezioni Unite (n. 42979 del 26/06/2014,), l’unanime orientamento di legittimità ha rimarcato come la decisione, con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato, non sia sindacabile, né revocabile, stante la sua natura endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti ai fini dell’eventuale condanna dell’imputato (Sez. 6, n.18193 del 21/03/2018; N. 51216 del 2014; N. 14784 del 2016; N. 1482 del 2017 Rv. 271981).

Tal che, alla luce di ciò, se ne faceva conseguire che la questione della rituale instaurazione del rito speciale può essere proposta nella fase degli atti introduttivi al dibattimento al fine di ottenere la restituzione del provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari ovvero costituire motivo di impugnazione ordinaria avverso l’eventuale sentenza di condanna resa all’esito del dibattimento illegittimamente instaurato (ibidem, n. 40673 del 2016 cit., in motivazione).

Conclusioni

La decisione in questione è assai interessante nella parte in cui viene stabilito, citandosi giurisprudenza costante sul punto, come non sia ricorribile per Cassazione il decreto che dispone il giudizio immediato stante la sua natura endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti ai fini dell’eventuale condanna dell’imputato.

Ove si voglia invece censura correttamente siffatto provvedimento, come trapela in questa stessa pronuncia, la questione della rituale instaurazione del rito speciale può essere proposta nella fase degli atti introduttivi al dibattimento al fine di ottenere la restituzione del provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari ovvero costituire motivo di impugnazione ordinaria avverso l’eventuale sentenza di condanna resa all’esito del dibattimento illegittimamente instaurato.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché fa chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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