Genitore sociale o adottivo: diritti e doveri secondo la legge

Scarica PDF Stampa

Un genitore è l’individuo che genera o cresce la progenie della sua specie, e si può distinguere tra genitore biologico e genitore sociale.
Genitore biologico è una persona che ha generato un figlio attraverso i suoi gameti, lo sperma nel caso di un genitore maschio, l’ovulo nel caso di una femmina.
La definizione è più sfumata in caso di maternità surrogata, dove si usa distinguere tra madre biologica (colei che partorisce) e madre genetica (colei che fornisce il patrimonio genetico).
Genitore sociale (o adottivo) è una persona che alleva un figlio del quale non è genitore biologico, ma, sia in termini giuridici sia in termini sociali e affettivi, viene considerato alla stessa stregua del genitore biologico. 
Sono passati i tempi nei quali si utilizzava il termine “matrigna” o “patrigno” che portava con sé una connotazione negativa.
Di riflesso, la figura del genitore sociale, doveva stare un passo indietro rispetto al genitore biologico, quello “vero”, l’unico che aveva il diritto di prendersi cura o di educare il figlio o la figlia.
Oggi si chiamano “genitori sociali” e la loro figura è riconosciuta e ne scriveremo di seguito.

Per approfondimenti consigliamo: Codice della Famiglia e dei Minori 2023 e legislazione speciale

Indice

1. Il genitore sociale è una figura giuridica?


Con questa definizione s’intendono i compagni della madre o del padre, che hanno figli nati da un precedente matrimonio o relazione.
Siamo abituati a vedere sempre più famiglie allargate, o ricomposte, come sono definite oggi che, a parte frequentarsi, spesso trascorrono le vacanze insieme e vivono anche sotto lo stesso tetto.
In questo caso si parla di genitori sociali (o genitore terzo),
L’espressione è frutto di un approccio, come anche alla separazione che, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione da tempo, non è vista come l’annientamento di un nucleo familiare, ma come seme per la nascita di altre famiglie.
Il genitore sociale è una conseguenza di questo concetto, anche se si tratta di una definizione sociale e non giuridica, intendendosi colui che, anche se non abbia legami biologici, intrattiene una vita di relazione o una vita familiare con i figli della compagna o compagno.
Dal punto di vista legale non c’è una regolamentazione specifica né una definizione riconosciuta. 

2. Le famiglie “ricomposte” e le famiglie “arcobaleno”


Se prima si parlava di figli di primo letto, oggi le famiglie sono spesso semplicemente ricomposte, e sono molte quelle che vivono in questa realtà, considerando l’elevato numero di matrimoni che finiscono con separazioni e divorzi.
Esistono anche molti genitori biologici privi del senso della genitorialità, oppure che a causa di disagi psicologici, non riescono a svolgere le proprie funzioni, affidate di fatto a genitori sociali.
La genitorialità è cambiata sia nella “misura” della famiglia, sia nella tipologia.
Ad esempio, sono genitori sociali anche coloro che fanno parte di famiglie formate da coppie omosessuali che hanno figli attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita.
I compiti di un genitore non sono esclusivamente provvedere ai bisogni di natura economica, ma anche fornire affetto e protezione.

Potrebbero interessarti anche:

3. I diritti e i doveri secondo la legge


A livello sociale e numerico le famiglie ricomposte o omosessuali sono in aumento, e ci si chiede che cosa si preveda a livello giuridico.
Da questo lato sembra che la legge sia rimasta indietro, nel senso che al momento non esiste una normativa che estende al genitore sociale una responsabilità genitoriale, come quella del genitore biologico, rispetto ai figli del coniuge o partner.
L’articolo 433 del codice civile non contempla tra i soggetti con doveri, come il mantenimento, o diritti i genitori sociali.
A parte i genitori, sono previsti i fratelli o sorelle e persino le nuore e i generi.
Questo rappresenta un anacronismo da parte della giurisprudenza, che non si è adattata alla realtà.
In questi casi, si suggerisce di contrarre matrimonio, che consente il riconoscimento di diritti e doveri reciproci tra coniugi, tra i quali il supporto alla famiglia.
In questo modo, con una interpretazione estensiva della legge, si comprendono anche i figli di primo letto dell’altro partner.

4. Obblighi morali


Ci si chiede se i legami affettivi che si formano si possano tradurre anche in obblighi morali.
Dal lato morale ci dovrebbero essere e nella realtà spesso subentrano delle strumentalizzazioni che non tutelano gli interessi dei figli.
Ad esempio, se una coppia con un figlio nato dal precedente matrimonio della partner si separa, accade spesso che la ex non permetta la frequentazione del bambino al genitore sociale, anche se lui se ne sia preso cura per molti anni, instaurando un rapporto solido.
Il risultato è che il bambino perderà la figura maschile relativa.
In situazioni del genere dovrebbero prevalere l’intelligenza e il buon senso, ma non sempre è così. Questo è un tema molto sentito anche nelle coppie omosessuali dove uno dei due genitori è biologico e l’altro è sociale, ma privo di diritti in caso di separazione.

5. Il passaggio da genitore sociale a genitore adottivo 


Se il genitore sociale dovesse decidere di chiedere l’adozione dei figli del coniuge, acquista anche la responsabilità genitoriale.
Il bambino o ragazzo diventa anche erede e ha il diritto di essere mantenuto dal genitore sociale se il genitore biologico non lo può fare.
In questi casi si parla di adozione in casi speciali, che può avvenire esclusivamente a determinate  condizioni.
Il genitore adottante deve avere almeno 18 anni in più rispetto all’adottato.
Si deve anche avere un’autorizzazione da parte dello stesso.
Se ha più di 14 anni deve dare il suo consenso, se ha tra 12 e 14 anni, deve essere sentito il suo parere, se è minore di 12 anni serve un nulla osta da parte del Tribunale per i minorenni, che si avvale dell’aiuto del servizio sociale che fa da supervisore.
Si deve anche avere l’autorizzazione del genitore biologico, perché con l’adozione si perde il cognome d’origine per prendere quello del genitore adottante, insieme a una serie di diritti e doveri reciproci, come per la filiazione naturale.
Se il genitore biologico si dovesse opporre, non è possibile adottare, a meno che non si tratti di un caso particolare.
Esistono eccezioni, ad esempio se le motivazioni del genitore biologico vengano ritenute  irrazionali e irricevibili, oppure se si dovesse trattare di una persona con disagi tali da limitare la sua potestà genitoriale.
In questo caso il Tribunale si sostituisce al genitore biologico e dà il consenso.

Volume consigliato per approfondimento

FORMATO CARTACEO

Codice della Famiglia e dei Minori 2023 e legislazione speciale

Questo volume nasce con l’intento di fornire un fondamentale strumento di studio e di lavoro inerente alla disciplina del diritto di famiglia e, in buona parte, anche alla materia delle successioni nonché dei minori e della loro tutela, alla luce della imponente “riforma Cartabia”.Oltre alle norme fondamentali, a quelle dei codici civile e penale e di procedura, nell’opera sono presenti le principali leggi complementari, le direttive e i regolamenti europei, le convenzioni internazionali.Il testo si rivolge specificamente agli avvocati, ai magistrati, ai notai, ai docenti e agli studenti universitari, agli operatori dei servizi sociali, ai concorrenti ai pubblici concorsi.La ripartizione per argomenti ordinati alfabeticamente consente un’agevole consultazione del testo.Fra le discipline contenute nel volume, ricordiamo: • Aborto • Adozione • Cittadinanza • Consultori familiari • Diritto internazionale privato • Donazione di organi • Famiglia e regime patrimoniale (family act) • Immigrazione • Legge “dopo di noi” • Locazione immobiliare • Maternità e paternità • Matrimonio concordatario • Mediazione e conciliazione • Morte • Negoziazione assistita • Parità uomo donna • Procreazione assistita • Passaporti • Privacy • Processo minorile • Riforma Cartabia • Scioglimento del matrimonio • Sottrazione e rimpatrio dei minori • Stato civile e anagrafe • Successioni • Testamento biologico • Tutela dei minori • Unioni civili e convivenze • Violenza contro le donne e in famiglia.Chiudono il volume l’indice cronologico e un dettagliato indice analitico.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2023

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento