I legami parentali dell’adottato
Il minore adottato, nelle ipotesi dell’“adozione in casi particolari”, ha lo status di figlio e non può essere privato dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione “ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni”. Non riconoscere i legami familiari coi parenti del genitore adottivo equivarrebbe a disconoscere l’identità del minore costituita dalla sua appartenenza alla nuova rete di relazioni familiari che, di fatto, costruiscono stabilmente il suo quotidiano.
La norma dichiarata illegittima
In tal senso si è espressa la Corte costituzionale (Sentenza n. 79 depositata il 28 marzo), nel dichiarare illegittimo (con riferimento agli articoli 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU) l’articolo 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui imponeva di applicare all’adozione in casi particolari dei minori le regole dettate dall’articolo 300, c. II, c.c. per l’adozione dei maggiorenni.
No al rinvio alla disciplina per i maggiorenni
I giudici hanno ritenuto che un profilo tanto rilevante “per la crescita e per la stabilità di un bambino” non potesse essere regolato tramite il rinvio alla disciplina operante per l’adozione dei maggiorenni, istituto che è “plasmato su esigenze prettamente patrimoniali e successorie”.
I casi “particolari”
L’intervento della Corte ha inteso rendere effettiva, in conformità ai principi costituzionali e in linea anche con gli orientamenti della Corte di Strasburgo, la tutela offerta dall’adozione in casi particolari a tanti minori:
- bambini orfani o orfani con disabilità;
- bambini abbandonati o semi-abbandonati, non adottabili con l’adozione legittimante;
- minori che vivono nel nuovo nucleo familiare del genitore biologico;
- minori cui si riconosce l’interesse a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate con il convivente o con il partner dello stesso sesso del genitore biologico.
Il meccanismo dell’art. 74 c.c.
La rimozione della disposizione censurata nel suo rinvio all’art. 300, c. II, c.c., non richiede coordinamenti sistematici, in quanto, con riferimento alle relazioni parentali, è l’art. 74 c.c. che svolge tale funzione. La declaratoria di parziale illegittimità costituzionale rimuove l’ostacolo legislativo che impediva di riferire il richiamo al figlio adottivo, di cui all’art. 74 c.c., al minore adottato in casi particolari. Tale esito consente, pertanto, l’espansione dei legami parentali tra il figlio adottivo e i familiari dell’adottante che condividono lo stesso stipite, mantenendo, in virtù dell’art. 74 c.c., la distinzione fra i parenti in linea adottiva e biologica. Il meccanismo dell’art. 74 c.c. permette, di riflesso, di applicare, in modo lineare, le conseguenze e gli effetti giuridici che nel sistema normativo discendono dalla sussistenza dei legami familiari, sicché potranno applicarsi al figlio adottivo le norme che hanno quale presupposto l’esistenza di rapporti civili fra l’adottato e i parenti dell’adottante.
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Alessio Anceschi | 2021 Maggioli Editore
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