Garanzie personali atipiche: lettere di patronage

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Le garanzie personali atipiche, oggi sempre più diffuse nel mondo degli scambi commerciali, consentono una maggiore speditezza ed elasticità dei traffici giuridici, poiché non vi è identità tra la prestazione debitoria e prestazione garantita e vi è autonomia rispetto all’accessorietà delle garanzie tipiche .
Tra le garanzie atipiche ricordiamo il contratto autonomo di garanzia (di cui si è già detto); le lettere di patronage e la fideiussione indennitaria (di cui di dirà).

Indice

1. Garanzie personali atipiche: profili generali delle lettere di patronage

Le lettere di patronage sono dichiarazioni in forma epistolare con cui il “ patrocinante” si rivolge al finanziatore ( di regola una banca e/o un istituto di credito) al fine di “confortarlo”, “influenzarlo” circa il buon esito del finanziamento onde indurlo alla concessione, al mantenimento o alla proroga di esso in favore del “patrocinato” nei confronti del quale il primo esercita una influenza giuridica e/o economica.
Bisogna dire che si tratta di una pratica molto utilizzata nel mondo degli affari, soprattutto nell’ambito dei gruppi di impresa ove la controllante rilascia “lettere di conforto” in favore della controllata.
Attraverso tali lettere la banca acquisisce maggiore sicurezza in ordine al recupero del credito attesa la solidità del patrocinante, solitamente soggetto autorevole ed affidabile che cosi vede realizzata l’operazione di gruppo: infatti “l’influenza” è proporzionata al peso del dichiarante.

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2. Lettere a contenuto debole

Dal punto di vista contenutistico le lettere di patronage posso essere distinte in due categorie: lettere deboli e lettere forti.
Le prime non sono altro che dichiarazioni informative inerenti lo status giuridico del “patrocinato” (ad es. informazioni sulla gestione; sulla sua esposizione debitoria) ovvero dei rapporti che intercorrono tra i due.
Il carattere puramente assertivo della dichiarazione non esclude la responsabilità del patrocinante nel caso di false informazioni.

3. Lettere a contenuto forte

Le lettere di patronage a contenuto forte sono dei veri e propri  negozi giuridici unilaterali con i quali il “confortante” assume degli obblighi nei confronti del terzo al fine di convincerlo ad erogare il finanziamento.
Un esempio di lettere forti può essere dato dall’impegno del patrocinante a mantenere la propria partecipazione nella controllante; ad esercitare determinate forme di controllo sul beneficiario etc. etc.
In sostanza lettere che assicurino il finanziatore circa la solvibilità del finanziato da cui si desume una sbiadita “causa cavendi”, senza però affiancare il patrimonio del confortante a quello del finanziato.

4. Natura della responsabilità del “patronnant”

Secondo la dottrina e la giurisprudenza dominante si tratterebbe di responsabilità da danno ingiusto ex art. 2043 cc non essendovi alcun rapporto contrattuale tra le parti.
Per altri si tratterebbe di responsabilità precontrattuale ex artt.1337 e 1338 cc , ovvero da contatto sociale qualificato.
La natura della responsabilità ha i suoi risvolti sul rapporto processuale e in particolare sugli oneri probatori.
In ogni caso qualunque sia il tipo di responsabilità, resta fermo che occorre accertare un nesso di causa efficiente tra la falsa informazione resa dal patrocinante e l’erogazione del credito al patrocinato rivelatosi inadempiente.

5. Atipicità delle lettere garantite

Oggetto di ampio dibattito dottrinario è la questione circa la tipicità o meno della fattispecie in esame.
Secondo alcuni si tratterebbe di un mandato di credito che però non ha trovato alcun conforto, obiettandosi che la banca non assume alcun impegno ad erogare il credito come previsto nel 1958 cc.
Atri invece ritengono si tratti di un obbligazione fideiussoria, ma neanche tale prospettazione ha trovato terreno fertile, per la semplice ragione che il patrocinante garantisce la solvibilità del debitore senza garantire il debito.
Egli di conseguenza sarà tenuto a risarcire il danno, qualora l’inadempimento sia eziologicamente riconducibile all’inosservanza dei suoi impegni assunti con la lettera ( ad es., perché non ha più mantenuto la sua partecipazione nella controllata).
Neanche la promessa del fatto del terzo ex art 1381 cc è stata ritenuta idonea a far rientrare le lettere in parola in una fattispecie tipica, per la semplice considerazione che il dichiarante non garantisce il fatto del terzo, ma vuole garantire un fatto proprio.
La giurisprudenza dominante fa rientrare “ le lettere di conforto o patronage” nelle garanzie atipiche meritevoli di interessi, la cui “causa cavendi” è da rintracciare non tanto nell’assunzione del rischio di inadempimento del debitore, ma nell’impegno ad evitare la concretizzazione di tale rischio.

6. Conclusioni

In sintesi si può dire che più che garanzie personali, le lettere sono garanzie “sulla parola”, caratterizzate dal fatto di essere dichiarazioni unilaterali molto diffuse nel mondo degli affari, prive di vincolatività nel senso di identità e accessorietà all’obbligazione principale, ma pur sempre fonte di responsabilià risarcitoria, laddove venga accertato l’inosservanza al contenuto delle dichiarazioni “confortanti”, che abbiano indotto il terzo all’erogazione del finanziamento rimasto inadempiuto.  

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Francesco Piscopo

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