Garante privacy: come vengono eseguiti gli accertamenti delle violazioni

Redazione 19/06/20
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Garante privacy: gli accertamenti e i controlli

Le modalità di esecuzione sono disciplinate dall’art. 159 del Codice che prevede come il personale operante, munito di documento di riconoscimento, possa essere assistito, se necessario, da consulenti (tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete). Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche il personale può, altresì, estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti viene redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell’autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. Gli stessi soggetti sono tenuti a fare eseguire gli accertamenti e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria.
In caso di rifiuto, gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento (che, per tale parte, costituisce titolo esecutivo ai sensi degli artt. 474 e 475, c.p.c.).
Gli accertamenti effettuati presso il Titolare o il Responsabile o il rappresentante degli stessi, sono eseguiti dandogliene informazione. Nel caso in cui il soggetto sia assente o non sia designato, l’informazione viene fornita alle persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile ai sensi dell’art. 2-quaterdecies (“Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati”).

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Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
Se non è disposto diversamente, nel decreto di autorizzazione del Presidente del Tribunale, l’accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitare l’esecuzione.
Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui agli artt. 157, 158 e 159 del Codice possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica.
Quando emergono indizi di reato si osserva l’art. 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (in forza del quale gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale).

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Per i trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un “componente designato” dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento o a disposizioni di legge o di Regolamento, il Garante indica al Titolare o al Responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrano motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
Gli accertamenti non sono delegabili e quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il “componente designato” dal Garante può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
Gli atti e documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurare la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti all’Ufficio, individuati sulla base di criteri definiti dal regolamento,
adottato dal Garante, di cui all’art. 156, 3° comma, lett. a) del Codice.
Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il “componente designato” prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce “oralmente” nelle riunioni del Garante.

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