Garage e Tares, eccezione infondata, Sentenza 07.01.2015 n° 33

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Abstract. Con sentenza 6 novembre 2014 – 7 gennaio 2015, n. 33 , che evidenzia vari vizi di motivazione in relazione alla precedente decisione della CTR, la Corte di Cassazione ha riconosciuto come valida la base delle tre motivazioni proposte dal Comune di Catania : la produzione di rifiuti è presunta per il solo fatto che B. usa o possa usare quella struttura, quindi la mera occupazione comporta il pagamento della tassa.

 

Con sentenza 6 novembre 2014 – 7 gennaio 2015, n. 33 , che evidenzia vari vizi di motivazione in relazione alla precedente decisione della CTR, la Corte di Cassazione ha riconosciuto come valida la base delle tre motivazioni proposte dal Comune di Catania. Si trattava di un solo garage il cui uso si proponeva essere sporadico e del tutto marginale, dunque l’onere della prova in merito alla produzione di rifiuti urbani spettava esclusivamente al Comune. C’è premesso da dire che era emerso un dato fondamentale: mai B. aveva presentato la denunzia della detenzione del garage al Comune di Catania ai fini del pagamento della Tarsu. Il richiedente ne deduce una falsa applicazione dell’art. 62 D.lgs. n. 507/93 e diversi vizi di motivazione testé l’ultimo indicato.

Il suddetto art., I° comma, afferma che “La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti”, dunque compresi i garage. L’onere della prova spetta non al richiedente bensì a B. (Praesumptio iuris tantum, per cui spetta all’individuo provare fatti materiali posti a base della sua affermazione: il garage come eccezione dato il suo uso del tutto marginale rispetto all’abitazione, secondo B.); ma sono causa di eccezione solo “aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59”, II° comma “Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno”, comma III° “ Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti”, comma V° “Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni”. In definitiva: non soltanto (1) il garage ex se non può rientrare nelle eccezioni ma, (2) non essendo mai stato denunciato da B. (3) su di esso non poteva essere fondata alcuna eccezione; queste sono le tre motivazioni per cui il ricorso del richiedente (Comune di Catania) viene accolto dalla Corte di Cassazione. Il termine garage è indicativo di un locale, autorimessa o box, in cui generalmente sono custoditi autoveicoli, ergo nella determinazione semantica è implicito un significato di “sosta”, l’occupazione del locale da parte della persona si presume come marginale ed è forse questo che ha determinato l’osservazione della CTR per cui l’appello dell’ente impositore risultava essere infondato nella misura in cui la presenza dell’uomo si limitava ad essere “sporadica e marginale”, sicché gravava sul Comune la prova che i rifiuti urbani venissero effettivamente prodotti in quella struttura. Nella fattispecie ex iure non è importante se il locale si trovi in aree scoperte o meno e neanche l’uso a cui esso è stato adibito perché la tassa è dovuta “per l’occupazione o la detenzione di locali” che la legge si premura di specificare “a qualsiasi uso adibiti”. Quindi che sia un garage di cui B. faccia uso più o meno moderatamente è del tutto irrilevante ai fini di giudizio. Peraltro un’ulteriore motivo di rigetto è l’omessa denunzia della detenzione del garage al Comune ai fini Tarsu (su cui non gravava nessuna eccezione). La produzione di rifiuti è presunta per il solo fatto che B. usa o possa usare quella struttura, quindi la mera occupazione comporta il pagamento della tassa. Il ricorso viene accolto dalla Corte che cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Questa sentenza chiarisce qual’è l’indirizzo giurisprudenziale nel merito di una questione di non facile soluzione, il pagamento di tale tassa ha creato non pochi problemi legati alla quotidianità nella misura in cui sussistono una serie di casi concreti su cui possono essere fondate delle eccezioni che talvolta hanno carattere di legittimità perché corrispondenti a quanto stabilito ex lege, altre volte invece possono rivelarsi del tutto infondate (i motivi possono essere vari: dalla resistenza dell’intimato alla natura del locale su cui viene imposta la tassazione). In conclusione, mostriamo come un’eccezione possa trovare legittimo fondamento ed essere accolta. Poniamo il caso di una grande azienda Z, la cui struttura occupi uno spazio molto ampio tale che, nel caso in cui si applicasse alla lettera il I comma dell’art. 62 D.lgs. n. 507/93 questa dovrebbe essere soggetta a una tassazione per un totale di 20.000 €. Z affida lo smaltimento di rifiuti speciali a un terzo C, un’altra azienda specializzata nello stoccaggio e nello smaltimento di rifiuti speciali. Perciò quanto dovrà effettivamente Z al Comune ai fini Tarsu? Non certamente 20.000 € dato che dello smaltimento dei rifiuti speciali si occupa C dietro compenso economico. “Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti”. Insomma se Z provvede a proprie spese allo smaltimento di quella tipologia di rifiuti tanto da assumere un terzo per questo ( C ) è ovvio che questa sia un’eccezione fondata. E’ infondata invece l’eccezione per cui Z ai fini Tarsu non debba alcun pagamento al Comune dove è sita, questo perché se si esclude il fattore produzione all’interno dell’azienda rimarrà un’altra componente: il fattore umano, pure potenzialmente produttore di un certo quantitativo di rifiuti urbani. La Tarsu sarà quindi pagata in relazione al numero di uffici eventualmente presenti nella struttura aziendale. Il caso precedentemente analizzato non costituiva motivo fondato di eccezione dato che il garage rientra nel I comma del medesimo articolo, indipendentemente dall’uso a cui sia stato adibito e dalla presenza dell’intimato B. più o meno sporadica; infatti l’azienda Z non potrebbe addurre ai fini di un’esenzione da Tarsu il fatto che un ufficio sia usato “moderatamente” rispetto ad un altro.

Dott.ssa Romano Carla

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