Formazione continua degli avvocati: il nuovo testo del regolamento 6/2014 del Consiglio Nazionale Forense

Redazione 30/10/15
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Pubblicato il nuovo testo del regolamento n. 6/2014 Formazione continua, così come modificato dal plenum del Consiglio nella seduta del 30 luglio 2015, unitamente al nuovo fac simile di domanda di accreditamento.

Le modifiche apportate sono immediatamente operative.

Come comunicato dal CNF il nuovo testo tiene conto dei suggerimenti di razionalizzazione/semplificazione, alcuni portati all’attenzione da parte degli Ordini Circondariali; altri rilevati direttamente dalla Commissione Centrale per l’accreditamento e la formazione; altri ancora frutto del costruttivo confronto con i responsabili della formazione territoriale.
In particolare, si è intervenuto sulla competenza ad attribuire crediti formativi, sulla distinzione tra attività di aggiornamento ed attività formative e sulla determinazione dei crediti formativi.
Si è anche data ulteriore promozione al principio di libertà di formazione degli iscritti, ammettendo le attività di autoaggiornamento preventivamente autorizzate.

Come si legge nella relazione di accompagnamento al nuovo Regolamento, il dovere di formazione professionale era già previsto, a livello ordinamentale, quale presupposto e contenuto necessario dell’obbligazione professionale, da eseguirsi con la diligenza professionale appropriata, nonché a livello deontologico, in quanto previsto dal Codice deontologico forense. Di conseguenza, il CNF aveva disciplinato l’adempimento di tale dovere con il regolamento per la formazione approvato il 13 luglio 2007. Il nuovo regolamento per la formazione continua, approvato il 16 luglio 2014 e di recente revisionato il 30 luglio 2015, trova invece la propria fonte diretta in una norma di rango primario, l’art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense» che, al comma 1, prevede che «L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale».

La previsione legislativa è volta non solo ad assicurare la qualità delle prestazioni professionali, ma anche a contribuire al “migliore” esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia. Il legislatore ha dunque affidato al Consiglio Nazionale Forense la disciplina di «modalità e condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento» nonché della «gestione e organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi» (art. 11, comma 3).

Al tempo stesso il CNF è stato esortato ad individuare, nell’ambito della nuova disciplina, modalità concrete per «superare l’attuale sistema dei crediti formativi», come disposto dall’ultimo periodo del terzo comma

I principi cui si ispira il regolamento si compendiano nel concetto di formazione continua, che comprende tutte le attività a carattere formativo che danno luogo a percorsi di apprendimento e di acquisizione di conoscenze e competenze in tempi successivi rispetto a quelli della formazione iniziale.

Paragrafando ancora la relazione di accompagnamento, vi è una duplice direttrice della formazione continua: da un lato aggiornamento, inteso sia quale mantenimento delle conoscenze già acquisite che come aggiornamento vero e proprio delle competenze tenico-giuridiche del professionista; dall’altro formazione, da intendersi necessariamente in senso lato, quale sviluppo e accrescimento di quelle competenze e conoscenze, nonché di acquisizione di competenze ulteriori e diverse, nell’ambito di un costante processo di crescita culturale e professionale.

Si vuole valorizzare la qualità della formazione e, al tempo stesso, anche la libertà di formazione del professionista, affinché possa scegliere liberamente le iniziative alle quali partecipare. E’ superato l’attuale sistema dei crediti formativi (1 ora = 1 credito):  il Consiglio Nazionale Forense ha deciso per  un sistema diverso, in base al quale i crediti vengono attribuiti nell’ambito di una scala predeterminata (ovvero in numero variabile tra un minimo ed un massimo), in base alla ricorrenza di una serie di criteri oggettivi e predeterminati, tra i quali quello temporale costituisce solamente uno dei dati.

 Tra le novità la relazione di accompagnamento segnala l’introduzione di un attestato di formazione continua, spendibile dal professionista anche ai fini dell’iscrizione in determinati elenchi e registri, quale stimolo per il professionista all’adempimento dell’obbligo formativo.

Si allega il testo integrale del nuovo Regolamento 16 luglio 2014, n. 6 – Formazione continua 

Redazione

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