Lilla Laperuta
Nell’ordinanza 18 ottobre 2012, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito chiarimenti in ordine alla ripartizione della competenza giurisdizionale in materia di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo.
In particolare si è distinto:
a) il caso in cui il fermo amministrativo attenga ad debito di natura tributaria; in tale circostanza il debito deve essere impugnato davanti alla commissione tributaria territorialmente competente;
b) dal caso del debito di natura extra tributaria. Ricorrendo tale fattispecie il preavviso deve essere impugnato davanti al Tribunale.
È stato inoltre precisato che il preavviso di fermo amministrativo è un atto autonomamente impugnabile trattandosi, sempre e comunque, di un atto funzionalizzato alla conoscenza da parte del debitore della pretesa dell’Amministrazione, rispetto alla quale vi è interesse ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c. per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa medesima.
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