Ferie, le previsioni contrattuali non possono prevalere sul disposto dell’art. 2109 c.c.

Redazione 08/07/13
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Lilla Laperuta

In materia di indennità per ferie non godute, la Corte di Cassazione, sentenza n. 16735 del 4 luglio 2013, ha chiarito che al lavoratore spetta la corresponsione economica di natura sostitutiva, non rilevando che lo stesso abbia provveduto a richiederne la fruizione in costanza di rapporto, come previsto dal contratto collettivo di riferimento.

E’ ormai principio consolidato – si afferma nella sentenza, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall’art. 36 Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (v. sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti C-350/06 e C-520/06 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea), che, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore la relativa indennità sostitutiva, la cui funzione è quella di compensare il danno costituito dalla perdita del bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato.

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