Fallimento d’ufficio: per la Consulta legittima la soppressione ad opera della riforma

Redazione 11/07/13
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Anna Costagliola

La Corte costituzionale, con sentenza n. 184 depositata il 9 luglio 2013, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Milano, sezione fallimentare, con riferimento all’art. 4 del D.Lgs. 5/2006 recante la «Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali», per asserita violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione.

La disposizione è stata censurata dai giudici milanesi nella parte in cui, nel sostituire l’art. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), ha espunto la previsione secondo la quale il fallimento poteva essere dichiarato, oltre che su ricorso del debitore o di uno o più creditori ovvero su richiesta del pubblico ministero, anche «d’ufficio». Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione introdotta dal legislatore delegato, non trovando fondamento nei principi e criteri direttivi contenuti  nella legge delega (art. 1, co. 5 e 6, L. 80/2005), e tantomeno nelle esigenze di coordinamento della disciplina delle procedure concorsuali con altre disposizioni vigenti, di rango sia costituzionale sia ordinario, si porrebbe in contrasto con l’art. 77 della Costituzione nonché col tenore letterale e logico della legge di delega. La cancellazione per mezzo di un decreto legislativo dell’iniziativa officiosa del Tribunale prevista dall’art. 6 l.f. avrebbe, infatti, richiesto necessariamente una indicazione esplicita in tal senso da parte della legge delega, mentre, secondo i giudici milanesi, non è dato ravvisare alcun criterio direttivo dal quale potesse inferirsi (anche solo indirettamente) che il mandato conferito al Governo si estendesse al profilo in esame.

La Consulta, con la sentenza in oggetto, ha tuttavia ritenuto la questione di costituzionalità infondata. Premette la Corte che, nel determinare il contenuto della delega si deve tenere conto «del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega e i relativi principi e criteri direttivi», nonché delle «finalità che la ispirano, che costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l’interpretazione della loro portata» (sentenza n. 272 del 2012). Peraltro, come pure sottolineato dalla Corte, la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, la quale può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega. Per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalità occorre individuare la ratio della delega al fine di verificare se la norma delegata sia stata con questa coerente (sentenza n. 98 del 2003).

Infine, è stato anche precisato che «i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione devono essere interpretati sia tenendo conto delle finalità ispiratrici della delega, sia verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge delega» (sentenza n. 341 del 2007).

Sulla scorta della richiamata giurisprudenza, gli Ermellini hanno rilevato come il legislatore delegante, nell’attribuire al Governo il compito di procedere, attraverso l’adozione di uno o più decreti legislativi, alla riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, avesse previsto, quale compito del legislatore delegato, quello, fra gli altri, di realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. Sotto tale profilo, non può omettersi di evidenziare come il nostro ordinamento processuale civile sia, benché non manchi qualche eccezione, ispirato dal principio ne procedat judex ex officio, così da escludere che in capo all’organo giudicante siano allocati anche significativi poteri di impulso processuale. Sebbene più volte la Corte abbia chiarito che, in particolari e transitorie ipotesi, siffatta allocazione non può considerarsi di per sé violativa di parametri costituzionali, i giudici costituzionali sottolineano che non può, tuttavia, disconoscersi che risponde ad un criterio di coerenza interno al sistema rimuovere le ipotesi normative che si contrappongano al ricordato principio tendenziale.

In linea con la descritta impostazione ha operato, dunque, il legislatore delegato in materia di procedure concorsuali, provvedendo sia a modificare l’art. 6 l. f., rimuovendo la possibilità che il fallimento fosse dichiarato d’ufficio, sia, in occasione dell’adozione dei successivi decreti correttivi, ad espungere dal testo della legge fallimentare le residue fattispecie nelle quali la dichiarazione di fallimento interveniva in assenza di un’istanza proveniente da soggetto diverso dall’organo decidente.

Pertanto, così operando, il legislatore delegato, lungi dal violare la delega a lui conferita, ha, viceversa, dato attuazione al precetto affidatogli di procedere al coordinamento della disciplina delle procedure concorsuali con uno dei principi di fondo del nostro sistema processuale.

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