Facebook: inveire contro il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è diffamazione

Redazione 09/05/16
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Il reato di diffamazione sussiste anche se l’offesa è rivolta a un gruppo di persone costituenti un collegio. Il diritto di critica non salva dalla commissione del reato.

Lo ha affermato il Tribunale di Genova, Sezione I penale, con la sentenza del 25 gennaio 2016, n. 79.

Un avvocato pubblicava all’interno di un gruppo Facebook aperto al pubblico la seguente espressione “ordine degli avvocati prezzolato (avete presente le puttane? Peggio, molto peggio”.

A parer del Tribunale, alcun dubbio sussiste sul fatto che tali frasi siano oggettivamente diffamatorie. Invero, l’espressione “prezzolato” e quella, ancor più volgare ed offensiva, di “puttana”, rivolta al consiglio dell’Ordine degli Avvocati nel suo insieme contiene certamente una carica lesiva del decoro e del prestigio della persona offesa, in sostanza accusata di riceve denaro o altri vantaggi (anche non solo economici) per tenere un determinato comportamento e per (s)vendere i propri servigi.

Ebbene, la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24431 del28/04/2015).

Per quanto concerne la legittimazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati il giudice ha affermato che  “quando l’offesa assume carattere diffusivo (nel senso che essa viene ad incidere sulla considerazione di cui l’ente gode nella collettività), detto ente, al pari dei singoli soggetti offesi, è legittimato alla presentazione della querela ed alla successiva costituzione diparte civile e ad esso compete eventualmente la facoltà di proporre impugnazione nelle ipotesi particolari previste dall’art. 577 cod. proc. pen.”.

Sulla sussistenza del diritto di critica, infine, il giudice ha rilevato che: “sarebbe stato ben possibile criticare il consiglio dell’Ordine esprimendo disapprovazione ed anche utilizzando espressioni forti (nel caso dell’ultima sentenza è stato infatti ritenuto possibile indicare “incompetente” un architetto non ritenuto capace) ma di certo l’uso dei termini “prezzolati” e “peggio delle puttane” non rientra nella continenza propria di un linguaggio e di una critica accettabile sotto tale angolo prospettico”.

Redazione

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