Esame forense: è illegittimo l’annullamento dell’elaborato per essere alcune parti estratte da un sito, se tali parti sono presenti all’interno di un codice commentato

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E’ questo il principio con cui il TAR Lecce ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto avverso la mancata ammissione del ricorrente alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione forense.

In particolare, al candidato era stato annullato da parte della Commissione l’elaborato di diritto penale poiché alcune parti risultavano estratte da un sito indicato nella motivazione dell’annullamento.

Per il TAR Lecce, tuttavia, l’annullamento dell’elaborato appare illegittimo essendo, da un lato, tali parti presenti all’interno di un codice commentato la cui consultazione è stata ammessa dalla Commissione e, dal’altro, l’utilizzazione delle parti medesime inserita in un contesto più ampio che appare nel complesso frutto di un’autonoma valutazione.

Peraltro, ha proseguito il Collegio, per quanto riguarda gli altri due elaborati ritenuti insufficienti, la Commissione si era autovincolata con la previsione, contenuta nel verbale di correzione del 20 aprile 2013, di esprimere “nell’eventualità di non ammissione, motivazione dei soli voti negativi …”.

Ha quindi concluso il TAR, rilevando come, non risultando nelle copie degli elaborati alcuna motivazione, ma essendo presente il solo voto numerico, va ordinata la ricorrezione degli stessi da parte di una nuova commissione.

 

N. 00465/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01300/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2013, proposto da:

…………, rappresentato e difeso dall’avv. xxxxxx, con domicilio eletto presso xxxxxx in Lecce;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione Esame Avvocato presso Corte di Appello di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, sessione 2012, rilevabile dalla non inclusione dello stesso nell’elenco degli ammessi pubblicato in data 21/06/2013 sul sito della Corte di Appello di Lecce;

del provvedimento adottato nel verbale del 20/04/2013 redatto dalla IV^ Sottocommissione d’esame istituita presso la Corte di Appello di Catania, con cui è stato disposto l’annullamento del secondo elaborato in materia di diritto penale;

dei provvedimenti valutativi sintetico (56) ed analitico (in particolare, 28 all’elaborato di diritto civile e 28 per la predisposizione dell’atto giudiziario), con i quali è stata ritenuta complessivamente insufficiente la prova d’esame scritto sostenuta dal ricorrente, con conseguente inidoneità a sostenere le prove orali;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione Esame Avvocato presso Corte di Appello di Lecce;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 la dott.ssa **************** e uditi per le parti i difensori ***********************, *****************.

Considerato:

– che l’elaborato di diritto penale è stato annullato poiché alcune parti sono estratte da un sito indicato nella motivazione dell’annullamento;

– che, tuttavia, tali parti appaiono essere presenti all’interno di un codice commentato, la cui consultazione è stata ammessa dalla Commissione;

– che l’utilizzazione di tali parti è inserita in un contesto più ampio che appare nel complesso frutto di un’autonoma valutazione;

– che, per quanto riguarda gli altri due elaborati ritenuti insufficienti, la Commissione si era autovincolata con la previsione, contenuta nel verbale di correzione del 20 aprile 2013, di esprimere “nell’eventualità di non ammissione, motivazione dei soli voti negativi …”;

– che tuttavia nelle copie degli elaborati non risulta espressa alcuna motivazione, ma è presente il solo voto numerico.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

Accoglie la richiesta misura cautelare e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato e rinvia a una diversa Sottocommissione, costituita presso la Corte di Appello di Catania, per la correzione degli elaborati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 novembre 2013.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

*************, Consigliere

Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Matranga Alfredo

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