Esame forense: atteso il danno grave ed irreparabile, sussistono i presupposti, di cui all’art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, per disporre l’obbligo di rivalutazione da parte della Commissione

Scarica PDF Stampa

E’ questo il principio con cui il TAR Lazio con l’ordinanza in commento ha accolto l’istanza cautelare incidentale al ricorso principale limitatamente alla ricorrezione degli elaborati del ricorrente.

In particolare, per il TAR, tenuto conto che la definizione sulla sussistenza della fondatezza o meno del gravame ( specie con riguardo alla legittimità della motivazione posta a base della mancata ammissione alla prova orale) potrà aver luogo mediante definizione nel “merito” della controversia e considerato che nelle more, atteso il danno grave ed irreparabile, sussistono i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato limitatamente all’obbligo di rivalutazione da parte della Commissione, in diversa composizione delle prove di esame di parte ricorrente con garanzia di anonimato.

 

N. 03117/2013 REG.PROV.CAU.

N. 06763/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6763 del 2013, proposto da:

………., rappresentato e difeso dagli avv. xxxx, yyyy, con domicilio eletto presso yyyy in Roma;

contro

Ministero Della Giustizia, Corte D’Appello Di Roma, Corte D’Appello Di Milano, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

mancata ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato – sessione 2012 – diniego accesso ai documenti – risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Della Giustizia e di Corte D’Appello Di Roma e di Corte D’Appello Di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2013 il dott. ********************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Tenuto conto che la definizione sulla sussistenza della fondatezza o meno del gravame (specie con riguardo alla legittimità della motivazione posta a base della mancata ammissione alla prova orale) potrà aver luogo mediante definizione nel “merito” della controversia tenendo altresì conto dell’orientamento di questo Tribunale di cui alla sentenza del Tar Lazio Lazio – Sezione Prima – n.. 07289/2013, secondo cui “…….,è noto l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, cui anche la Sezione aderisce, secondo il quale il voto numerico attribuito dalla Commissione esaminatrice esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione medesima, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (da ultimo, Tar Lazio, Sez. I, 21 gennaio 2013, n. 677; id, 3 maggio 2005; Consiglio Stato, Sez. VI, 6 settembre 2005, n. 4529; Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2269; 7 marzo 2005, n. 900; Sez. V, 11 novembre 2004, n. 7332; T.A.R. Umbria, 28 dicembre 2005, n. 654; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 novembre 2005 n. 2138; T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 3303; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 febbraio 2005, n. 305)..” ma “…tuttavia, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, intanto può ammettersi, in quanto siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione di tale giudizio, risultando, dunque, il punteggio sufficiente soltanto ove i criteri siano predeterminati rigidamente, e insufficiente nel caso in cui gli stessi criteri si risolvano in espressioni generiche (Consiglio Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2003, n. 2331) o, addirittura, come nel caso di specie, manchino del tutto…”.

Considerato che nelle more, atteso il danno grave ed irreparabile , sussistono i presupposti, di cui all’art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato limitatamente all’obbligo di rivalutazione da parte della Commissione, in diversa composizione delle prove di esame di parte ricorrente con garanzia di anonimato

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) Accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in parte motiva.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

************, Presidente

***************, Consigliere

Francesco Brandileone, ***********, Estensore

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Matranga Alfredo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento