Errore revocatorio, fissati i paletti a palazzo Spada

Redazione 09/05/12
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Lilla Laperuta

 

L’errore di fatto che può dar luogo a revocazione deve essere stato decisivo ai fini della pronuncia: l’errata percezione deve avere avuto, cioè, un ruolo determinante rispetto alla decisione. In tali termini,  condividendo un consolidato orientamento,  si è espresso il Consiglio di Stato, sezione, V, nella sentenza n. 2610 del 7 maggio.

In punto di diritto, e in  via preliminare i giudici di palazzo Spada ricordano che, in base a quanto dispone l’art. 395, n. 4), c. p. c. , l’impugnazione per revocazione è consentita se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.  Successivamente il Collegio coglie l’occasione per una digressione sui confini che circoscrivono l’operatività dell’istituto.

Si puntualizza infatti che:

a) l’errore di fatto idoneo a configurare  la revocazione consiste in una falsa percezione, da parte del giudice, della realtà risultante dagli atti di causa, in una svista materiale che abbia indotto ad affermare l’esistenza di un fatto che obiettivamente non esiste, oppure a considerare inesistente un fatto che, viceversa, risulti positivamente accertato;

b) la lettura e l’ interpretazione dei documenti di causa appartiene all’ insindacabile valutazione del giudice e non può essere censurata quale errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4, c.p.c. , salvo trasformare lo strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio;

c) ciò in quanto l’errore di fatto deducibile in sede di revocazione non è ravvisabile qualora si assuma che il giudice abbia omesso di esaminare, su questione oggetto di discussione tra le parti, le prove documentali esibite o acquisite d’ufficio, ovvero abbia proceduto a una erronea e incompleta valutazione delle medesime, siffatta doglianza risolvendosi in una censura di errore di giudizio rientrante nella valutazione complessiva delle produzione documentale, esorbitante in quanto tale dall’ambito della revocazione;

d) ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. l’errore di fatto revocatorio deve riguardare un punto non controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi.

Pertanto, concludono i giudici di appello, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice.

 

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