Enti locali: il divieto di cumulo di indennità di carica è applicabile soltanto a partire dalla entrata in vigore dell’art. 5, co.11 del D.L. 31.05.2010 n.78

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Con sentenza 07/09/2015 n. 415 la Corte dei Conti sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia ha riconosciuto che il divieto di cumulo di indennità di carica è applicabile soltanto a partire dalla entrata in vigore dell’art. 5, co.11 del D.L. 31.05.2010 n.78, sostenendo che non vi è alcun danno erariale per effetto della deliberazione n.14/2010, con la quale il Consiglio della Provincia di Taranto aveva riconosciuto il cumulo di indennità e gettoni di presenza, per il periodo gennaio 2008 – maggio 2010, in favore di alcuni consiglieri provinciali, che espletavano contestualmente un mandato elettivo anche presso un ente diverso.

In particolare, con la suddetta sentenza la Corte dei Conti ha statuito che con la delibera il Consiglio Provinciale non ha inteso evidentemente esercitare poteri discrezionali, né attribuire diritti, ma semplicemente riconoscere un diritto già spettante sulla base della disciplina normativa vigente.

Trattasi, in altri termini, di un mero atto ricognitivo e paritetico, tant’è che con la suddetta delibera, adottata il 12.02.2010, il Consiglio provinciale ha legittimamente riconosciuto “la possibilità di cumulare gettone di presenza e indennità” a far data dal mese di gennaio 2008 (e cioè a decorrere dall’ abrogazione dell’art.82, sesto comma, D.Lgs,. 267/2000), mentre è evidente che per il principio di cui all’art. 11, disp. prel. cod.civ., non derogabile ad opera di fonti subordinate alla legge, un eventuale esercizio di poteri discrezionali non avrebbe potuto spiegare effetti retroattivi.

La rilevata natura ricognitiva e paritetica della delibera del Consiglio Provinciale evidentemente esclude che possa ammettersi alcun rilievo all’allegata violazione del dovere di astensione da parte dei consiglieri interessati al cumulo.

Considerato, infatti, che come innanzi evidenziato, gli emolumenti oggetto di riconoscimento con la suddetta delibera spettavano ai consiglieri provinciali interessati ed avrebbero dovuto, comunque, essere corrisposti loro, è evidente come l’adozione della suddetta delibera non abbia arrecato alcun danno all’amministrazione.

La Corte dei Conti con la sentenza n. 415/2015 ha quindi evidenziato che gli emolumenti oggetto di riconoscimento disposti con specifica deliberazione provinciale sono stati legittimamente riconosciuti ai consiglieri provinciali interessati.

A fondamento di tale decisione la stessa Corte dei Conti con la sentenza n. 214/2015 ha sottolineato:

– che con l’adozione della suddetta deliberazione non è stato arrecato alcun danno all’amministrazione provinciale;

– che nemmeno sussisteva alcun obbligo di astensione per il consiglieri provinciali interessati dal predetto cumulo.

In particolare, la Corte ha stabilito tali principi rilevando che:

il diritto a percepire i suddetti emolumenti trovasse titolo nelle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell’art. 82 del D.Lgs. 267/2000 che ne prevedono la spettanza, non derogate da alcuna disposizione che ne vietasse il cumulo, come invece previsto, dai commi quinto e settimo dello stesso articolo, innanzi riportati, nonché dal secondo e terzo comma del successivo art. 83 che, nel testo vigente sino alle modifiche più di recente apportatevi dal D.L.78/2010, rispettivamente prevedevano che “salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche” e che “ in caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell’esercizio dell’opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l’indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta”. L’abrogazione ad opera del cit. art. 2, comma 25, lett. b) della L. 244/2007 della disposizione di cui al sesto comma del D.Lgs. 267/2000 che espressamente prevedeva che fosse consentito il cumulo fra indennità di funzione ed il gettone di presenza per mandati pubblici elettivi svolti in enti diversi, non comportasse e non può essere intesa nel senso che fosse stato introdotto uno speculare divieto, del quale, per vero, non vi era traccia nell’ordinamento;

– almeno per il periodo precedente all’introduzione delll’art.5, co.11, del D.L. 31.05.2010 n.78, che ha previsto tale incumulabilità in termini estesi, deve recisamente escludersi la sussistenza di un principio generale in tal senso, dovendosi piuttosto ritenere che le previsioni di incumulabilità degli emolumenti derivanti dallo svolgimento di mandati pubblici elettivi, quale quelle di cui al quinto e settimo comma dell’art.82 ed al secondo e terzo comma dell’art. 83 D.Lgs. 267/2000, costituissero altrettante eccezioni al principio della remuneratività delle funzioni pubbliche – come innanzi evidenziato oggetto di espressa enunciazione e consacrazione normativa sia nella Carta europea delle autonomie locali sia nel testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – sicché, evidentemente, lungi dal potersene inferire un principio generale nel senso dell’incumulabilità degli emolumenti, costituissero, in ragione della loro natura eccezionale, norme di stretta interpretazione.;

– l’allegazione, formulata dal P.M., in ordine ad un non corretto esercizio del potere discrezionale da parte dei consiglieri comunali convenuti, essendo in contrasto con l’impostazione di cui al libello introduttivo incentrata, per contro, sull’esistenza, a seguito dell’abrogazione dell’art. 82, sesto comma, D.Lgs. 267/2000, di un divieto di cumulo degli emolumenti de quibus, che evidentemente esclude qualsiasi spazio di discrezionalità in materia, si risolve non in una semplice emendatio ma una più radicale mutatio libelli, introducendo nel processo un tema di indagine e, quindi, di decisione, completamente nuovo perché fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio.

Matranga Alfredo

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