Cosa comporta l’eliminazione, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon
Indice
- 1. La questione: omessa valutazione della gravità indiziaria
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: la rimozione del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza dall’art. 17, co. 4, legge n. 69 del 2005 esclude che la loro assenza possa giustificare il rifiuto della consegna, anche facoltativo
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1. La questione: omessa valutazione della gravità indiziaria
La Corte di Appello di Trieste disponeva la consegna di un arrestato all’autorità giudiziaria tedesca, in accoglimento di un mandato di arresto europeo, di natura processuale, emesso in relazione al reato di concorso in falsificazione di monete.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’omessa valutazione della gravità indiziaria, nonostante la difesa avesse sottolineato l’assoluta scarsità di elementi addotti dall’autorità richiedente a sostegno del mandato di arresto europeo. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’eliminazione, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021).
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3. Conclusioni: la rimozione del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza dall’art. 17, co. 4, legge n. 69 del 2005 esclude che la loro assenza possa giustificare il rifiuto della consegna, anche facoltativo
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa comporta l’eliminazione, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza.
Difatti, fermo restando che tale comma quarto, prima che intervenisse questo decreto legislativo, disponeva che, in “assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna” mentre, per effetto del succitato decreto legislativo, è venuto meno il riferimento a codesti gravi indizi, si afferma in tale pronuncia che, sulla scorta di siffatta eliminazione, è adesso escluso che la loro assenza possa costituire motivo, anche facoltativo, di rifiuto della consegna.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, contestare l’omessa valutazione di questi gravi indizi in relazione a vicende di siffatto genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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