Reato di peculato: sono irrilevanti i motivi nell’elemento soggettivo

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Per l’elemento soggettivo del reato di peculato sono irrilevanti i motivi 

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Corte di Cassazione- sez. II pen.- Sent. n. 46222 del 08-11-2023

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Milano, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione che aveva annullato la precedente decisione di appello di condanna dell’imputata per il delitto di peculato, assolveva la predetta per difetto dell’elemento soggettivo.
Ciò posto, avverso questa sentenza ricorreva per Cassazione il Procuratore Generale di Milano deducendo, con unico motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva escluso l’elemento soggettivo del reato perché le condotte non sarebbero state sorrette dalla volontà di appropriarsi delle somme prelevate con i mandati di pagamento oggetto di contestazione. In particolare, si lamentava come la Corte territoriale, pur avendo ritenuto perfezionato il reato sotto il profilo oggettivo, avesse fatto riferimento a circostanze, la presunta anticipazione di somme dovute, mai riferite neppure dall’imputata, insanabilmente contraddette dalle causali indicate nei bonifici e dalla stessa ripetuta ammissione dei fatti da parte della stessa imputata.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione: nel reato di peculato sono irrilevanti i motivi nell’elemento soggettivo


Il ricorso suesposto era reputato fondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di peculato, la natura generica del dolo del delitto comporta che, ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo è sufficiente che coscienza e volontà ricadano sulla condotta di appropriazione del denaro o della cosa pubblica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni del suo ufficio, a nulla rilevando i motivi che lo hanno indotto a quel comportamento, in quanto concernenti il momento antecedente del movente a delinquere (Sez. 2, n. 23769 del 14/04/2021).
Difatti, ad avviso degli Ermellini, l’applicazione di codesto principio al caso in esame comportava come l’impugnata sentenza avesse travisato plurimi elementi di prova in precedenza indicati e avesse errato nel confondere la coscienza e volontà di appropriarsi della somma di denaro con i possibili moventi dell’azione, riconducibili ad una supposta anticipazione di somme pure dovute l’accusata e però non ancora liquidate a quella data.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l’impugnata sentenza era annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che, per l’elemento soggettivo del reato di peculato, sono irrilevanti i motivi.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un precedente indirizzo ermeneutico, che, in tema di peculato, la natura generica del dolo del delitto comporta che, ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo è sufficiente che coscienza e volontà ricadano sulla condotta di appropriazione del denaro o della cosa pubblica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni del suo ufficio, a nulla rilevando i motivi che lo hanno indotto a quel comportamento, in quanto concernenti il momento antecedente del movente a delinquere.
Pertanto, questo provvedimento deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare l’elemento soggettivo afferente siffatto illecito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo. 

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