È scorretto indicare nella carta intestata solo la sigla dell’associazione consumatori di cui l’avvocato sia responsabile localmente senza indicazione alcuna di “studio legale”

Redazione 15/07/13
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Lilla Laperuta

Nella newsletter del 12 luglio è riportato il parere 1/2013 fornito dal Consiglio nazionale forense in risposta al quesito formulato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti; quest’ultimo chiedeva di sapere se costituiva modalità di corretta informazione, sotto il profilo della liceità deontologica, l’indicazione nella carta intestata e negli atti dell’avvocato solo della sigla dell’associazione consumatori di cui l’avvocato sia responsabile localmente (unitamente ai nominativi di altri avvocati parimenti legali dell’associazione) senza indicazione alcuna di “studio Legale” svolgendosi, nel caso specifico, l’attività professionale direttamente nella sede dell’associazione dei consumatori i cui recapiti sono indicati sia nella carta intestata che negli atti.

Nel parere si ritiene che nel caso di specie si concreti un’inopportuna commistione di indicazioni che potrebbero essere strumentalizzati al duplice fine di acquisire pratiche legali e di procurare aderenti all’associazione: una situazione, anche logistica, funzionale a creare condizioni per un accaparramento di clientela conseguente ad una canalizzazione di potenziali utenti da convogliare sull’associazione e da acquisire come clienti dello studio professionale.

L’ambiguità ingenerata dalla contiguità sulla carta intestata del nominativo dell’avvocato e della sigla dell’associazione non risulta pertanto in linea con il precetto deontologico perché, di fatto, il comportamento dell’avvocato che strumentalizzi il proprio ruolo professionale confondendolo con quello svolto in ambito associativo diventa un mezzo per rendere noto a terzi sia l’esistenza dell’associazione che l’appartenenza dell’avvocato alla stessa. Non solo. Si osserva ulteriormente come una tale modalità operativa porti ad una non consentita spersonalizzazione della funzione dell’avvocato perché, l’accostamento del nome e del titolo esclusivamente alla sede dell’associazione, oltre a comportare, di fatto, un messaggio equivoco nei confronti dei terzi, determina uno svilimento del ministero professionale privandolo della sua peculiarità.
È stata quindi esclusa la liceità deontologica della fattispecie rappresentata.

Redazione

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