È reato contraffare il permesso invalidi per ottenere il parcheggio

Redazione 30/08/12
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Lucia Nacciarone

 A stabilirlo è una recente sentenza della Cassazione (n. 33214 del 23 agosto 2012), che ha confermato la condanna per falso in autorizzazione amministrativa nei confronti di un uomo, reo di aver contraffatto il permesso di parcheggio per gli invalidi.

La riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio infatti, avvisano i giudici, è di per sé sola sufficiente ad integrare il reato, laddove venga esposta in maniera visibile nell’autovettura parcheggiata.

L’assenza dell’attestazione di autenticità, continua la Corte, non incide sulla rilevanza penale del falso se il documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale; al riguardo, va considerata anche la circostanza che il falso non sia riconoscibile a persone non qualificate.

Nel caso di specie la fedele riproduzione, raggiunta anche grazie alla sofisticazione dei macchinari utilizzati, capaci di formare copie molto simili all’originale e capaci di trarre in inganno la pubblica fede, era stata scoperta solo grazie all’intervento di personale qualificato, dopo un attento esame che aveva evidenziato la non rifrangenza di un bollino apposto sull’atto, elemento certamente rilevante ma non percepibile da chiunque.

Pertanto, esclusa l’ipotesi del falso grossolano, che è quello riconoscibile ictu oculi, anche da persone del tutto sprovvedute, non punibile ai sensi di legge, la condanna è stata dalla Cassazione confermata.

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