È legittimo sostituire il dipendente con un apprendista se l’azienda è in difficoltà

Redazione 28/02/12
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Lilla Laperuta

Legittimamente la ditta datrice di lavoro può sostituire il lavoratore a tempo determinato con un apprendista per lo svolgimento delle medesime mansioni, al fine di risparmiare sul costo della manodopera se il licenziamento è effettivamente determinato da effettive esigenze di contenimento dei costi, giustificate da concrete difficoltà nell’impresa. Lo ha asserito la Corte di cassazione, nella sentenza 24 febbraio 2012, n. 2874. La giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si verifica ogni volta che sì presenta la necessità di sopprimere determinati posti dì lavoro a causa di scelte attinenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dì essa con conseguente e inevitabile licenziamento dei lavoratori che ricoprano detti posti e che non possano essere impiegati diversamente. Rientra, pertanto, nella fattispecie di cui alla seconda parte dell’art. 3 L. 604/1966 (recesso per giustificato motivo oggettivo) l’ipotesi di un riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall’imprenditore, non pretestuosamente e non semplicemente per un incremento di profitto, bensì per far fronte a sfavorevoli situazioni – non meramente contingenti – influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese di carattere straordinario, “senza che sia rilevante la modestia del risparmio in rapporto al bilancio aziendale, in quanto, una volta accertata l’effettiva necessità della contrazione dei costi, in un determinato settore di lavoro, ogni risparmio che sia in esso attuabile si rivela in diretta connessione con tale necessità e quindi da questa oggettivamente giustificata”.

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