Donazione revocata per ingratitudine alla moglie infedele

Redazione 08/11/11
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La Corte di Cassazione, con sentenza 22936 del 4 novembre 2011, condividendo il giudizio della Corte di appello di Roma, ha disposto la revoca di una donazione (nella fattispecie un immobile sito nella capitale), effettuata, prima del matrimonio, da un uomo in favore della seconda moglie, molto più giovane di lui. Alla base della revoca dell’atto di liberalità, il comportamento della donna, che aveva intrecciato negli anni una relazione adulterina, che l’aveva, poi, portata all’abbandono del marito (donante), proprio in un momento in cui egli risultava bisognoso di assistenza.

Tale comportamento è stato qualificato dalla Cassazione come ingratitudine, ai sensi dell’art. 801 del codice civile e, pertanto, legittimava il donante a revocare la donazione, tornando così in possesso dell’immobile donato.

A nulla è valsa la difesa della donna, la quale ha sostenuto che sarebbero, invece, mancati tutti i presupposti per la revocazione della donazione per ingratitudine, ammessa in casi specifici, ossia solo se il donatario abbia commesso uno dei fatti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’art. 463 c.c. ovvero si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante o abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio dello stesso o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti.

La Suprema Corte invece, ha individuato gli elementi sintomatici della ingratitudine della donna proprio nella relazione adulterina ed ha equiparato il malanimo, la mancanza di solidarietà e di riconoscenza ad ingiuria grave (Biancamaria Consales).   

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