I diritti che si perdono con il divorzio

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Il divorzio è una causa di scioglimento del matrimonio. Per una maggiore comprensione si deve fare una distinzione tra matrimonio civile e matrimonio concordatario.

Nel matrimonio civile,  quello contratto in Comune davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, il divorzio è lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale, pronunciato con sentenza da parte del Tribunale competente. Nel matrimonio concordatario, quello celebrato in Chiesa e regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, si parla di “cessazione degli effetti civili” del matrimonio.

Restano gli effetti sul piano del sacramento religioso, se non si ottiene una pronuncia di annullamento o di nullità da parte del Tribunale Ecclesiastico Regionale o della Sacra Rota, perché, per la Chiesa, il vincolo matrimoniale è indissolubile e non può venire meno.

Lo scioglimento del matrimonio prevede alcune condizioni.

  • L’accertamento della fine della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la sussistenza di una della cause previste dalla legge.
  • La separazione legale dei coniugi (intesa come sospensione dei doveri reciproci tra loro intercorrenti).
  • Una sentenza penale a carico dell’altro coniuge per reati relativi al contesto familiare (incesto, prostituzione).
  • Situazioni matrimoniali create all’estero dal coniuge cittadino straniero (ad esempio, celebrazione all’estero di un altro matrimonio).
  • La non consumazione del matrimonio.

Nel matrimonio civile si scioglie il vincolo matrimoniale, nel matrimonio religioso, si verifica la cessazione degli effetti civili, , mentre resta il vincolo indissolubile sul piano del sacramento religioso.

La moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al suo dopo il matrimonio, lo può mantenere se ne fa espressa richiesta e il Giudice riconosce la sussistenza di un interesse della donna o dei figli meritevole di tutela.

Sino a quando il coniuge economicamente più debole non si risposa il Giudice può disporre che l’altro coniuge sia tenuto a corrispondere un assegno periodico (detto assegno divorzile), l’importo è quantificato in base alle condizioni e ai redditi di entrambi i coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio.

Si decide la destinazione della casa coniugale e degli altri beni di proprietà.

I figli minorenni vengono affidati a uno dei coniugi, con obbligo per l’altro di versare un assegno di mantenimento della prole o a entrambi congiuntamente, in caso, di affidamento condiviso.

Ciascuno dei coniugi perde i diritti successori nei confronti dell’altro, nessuna pretesa sull’eredità dell’ex.

Se la sentenza di divorzio aveva riconosciuto a un coniuge il diritto all’assegno di mantenimento. una somma di denaro a favore del coniuge che ne ha più bisogno e ai figli, il coniuge ha diritto anche alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto (o a una sua quota), a condizione che nel frattempo il coniuge rimasto in vita non si sia risposato.

Se uno dei coniugi matura il diritto al trattamento di fine rapporto prima che sia pronunciata la sentenza di divorzio, l’altro coniuge ha diritto a una parte dello stesso

Si scioglie la comunione legale.

In sintesi.

Niente più cognome del marito per la moglie, la casa coniugale e gli altri beni dei coniugi vengono ripartiti tra marito e moglie, si stabilisce l’affidamento dei figli, non si ha eredità e comunione dei beni.

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