Deposito sentenza: è tempestivo se avviene il giorno successivo ad un festivo?

La sentenza si considera tempestivamente depositata il giorno successivo a una festività se il termine di deposito scade in un giorno festivo?

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La sentenza si considera tempestivamente depositata il giorno successivo a una festività se il termine di deposito scade in un giorno festivo? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 10306 del 12-02-2025

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Indice

1. La questione: mancato rispetto del termine di deposito della sentenza di cui all’art. 172 cod. proc. pen.


Il Tribunale di Bologna condannava l’imputato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di truffa e ricettazione.
Avverso tale provvedimento proponeva appello l’accusato e la Corte di Appello di Perugia, dal canto suo, dichiarava inammissibile codesto mezzo di impugnazione perché tardivo.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato rispetto del termine di cui all’art. 172 cod. proc. pen.[1].
In particolare, secondo il ricorrente, costui, stante il tardivo deposito della motivazione, aveva diritto a ricevere l’avviso di deposito previsto dall’art. 544, comma terzo, cod. proc. pen.[2], avviso mai notificatogli, con conseguente nullità della sentenza di primo grado. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto manifestatamente infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la sentenza, il cui termine di deposito venga a scadere in un giorno festivo, è tempestivamente depositata nel giorno immediatamente successivo alla festività, con conseguente non necessità della notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito, dovuto esclusivamente per la sentenza depositata oltre il termine espressamente indicato in dispositivo (vedi Sez. U, n. 155 del 29/09/2011; negli stessi termini Sez. 4, n. 51325 del 09/10/2018, e Sez. 2, n. 41 del 19/12/2024).

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3. Conclusioni: la sentenza è tempestivamente depositata il giorno successivo alla festività se il termine scade in un giorno festivo


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la sentenza si considera tempestivamente depositata il giorno successivo a una festività se il termine di deposito scade in un giorno festivo.
Si fornisce difatti in questa pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto asserito che la sentenza è considerata tempestiva se depositata il giorno seguente ad una festività, senza che sia necessario un avviso di deposito, che è invece obbligatorio solo per le sentenze depositate oltre il termine previsto in dispositivo.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quando sia effettivamente necessario questo avviso.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante procedurale, non può che essere positivo.

Note

[1] Ai sensi del quale: “1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni. 2. I termini si computano secondo il calendario comune. 3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. 4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l’ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l’ultima ora o l’ultimo giorno. 5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere. 6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l’ufficio viene chiuso al pubblico. 6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l’accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile. 6-ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell’orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell’ufficio”.
[2] Secondo cui: “Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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