Depenalizzata l’ebbrezza alcolica accertata solo dai sintomi

Redazione 11/10/13
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Lucia Nacciarone

Come chiarisce la sentenza della Cassazione n. 41399 del 10 ottobre 2013 la guida in stato d’ebbrezza accertata soltanto in chiave sintomatica deve essere ricondotta all’ipotesi più lieve di cui alla lettera a ) del comma 2 dell’art. 186 del Codice della strada..

Infatti, ad avviso dei giudici di legittimità, in omaggio al principio del favor rei, la fattispecie deve ritenersi depenalizzata dalla riforma del codice della strada introdotta nel 2010; per cui, il giudice penale non è più competente e gli atti vanno trasmessi al prefetto della provincia per quanto di competenza in ordine alla sospensione della patente di guida.

Il ricorso dell’imputato, tendente a far dichiarare che la condanna era stata pronunciata erroneamente, è stato accolto, sul presupposto del fatto che la legge 120/2010 aveva trasformato la guida in stato di ebbrezza (presunta) in mero illecito amministrativo, non essendo più la il fatto previsto dalla legge come reato.

Gli atti sono stati quindi inviati alla Prefettura competente.

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