Denaro pubblico. Al consigliere comunale che partecipa a commissioni in cui si trattano argomenti connessi con il mandato elettivo non spetta alcun ulteriore gettone di presenza rispetto a quello già percepito per le attività del Consiglio comunale.

Alesso Ileana 17/12/15
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Il Sindaco di Barletta chiede alla Corte dei conti,  Sezione regionale di controllo della Regione Puglia, di esprimere un parere sulla corretta interpretazione da dare al  Testo Unico degli Enti Locali nella parte in cui detta disposizioni per ridurre i “costi della politica”.

Il Sindaco chiede, in particolare, se si debba corrispondere il gettone di presenza ai consiglieri comunali anche quando partecipano alle riunioni delle commissioni consiliari a cui appartengono, tenuto conto tali commissioni trattano argomenti propri del consiglio comunale per cui i consiglieri già percepiscono il gettone di presenza.

La Corte dei conti, nel rispondere che un ulteriore compenso non è dovuto, chiarisce che:

– in primo luogo la richiesta di parere del Sindaco è ammissibile poiché in quella Regione non è ancora operante il Consiglio delle autonomie locali, destinato a svolgere la funzione di filtro di queste richieste;

– in secondo luogo la richiesta di parere è ammissibile perché la Corte dei conti è competente a rendere pareri in materia di “contabilità pubblica”, la cui nozione abbraccia i principi e le norme che disciplinano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici, limitatamente a questioni di carattere generale, come nel caso in esame (non potendo invece esprimersi su specifici fatti gestionali);

– con la legge finanziaria per il 2008 il legislatore è intervenuto sul Testo Unico degli Enti Locali (art 83) per limitare la cumulabilità dei compensi percepiti dagli amministratori locali quando svolgono più attività pubbliche, nello stesso ente o in enti diversi;

-oggi è quindi previsto che gli amministratori locali non ottengano più alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche “principali”.

In sostanza, visto che l’art. 82 del Testo Unico stabilisce che i Consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, è come se, ai fini retributivi, l’art. 83 avesse ampliato l’ambito della funzione del consigliere comprendendovi anche la partecipazione ad “altre” commissioni, nelle quali si manifesta comunque la funzione principale.

Inoltre per quel che riguarda, più in generale, la misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza, anche se il legislatore ne ha bloccato l’ammontare nel 2008, ciò non toglie, ad avviso della Corte dei conti, che i Comuni possano maggiorare il compenso degli amministratori locali in base al meccanismo tabellare per scaglioni, ossia, ad esempio, nel caso di passaggio del comune da una classe demografica ad un’altra.

 

avv. Ileana Alesso
www.fronteverso.it

Alesso Ileana

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