Decreto di irreperibilità: come compiere le ricerche

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Come devono essere compiute le ricerche di cui all’art. 159 cod. proc. pen. ai fini della validità del decreto di irreperibilità

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 159)

     Indice

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

1. Il fatto

La Corte d’Appello di Milano, giudicando ex art 627 c.p.p., in accoglimento dell’istanza presentata dal difensore di un condannato, aveva dichiarato non esecutiva una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, restituendo l’imputato nel termine per proporre personalmente appello ed ha rigettato nel resto l’istanza.

A quest’ultimo proposito la Corte territoriale aveva rilevato come il decreto di irreperibilità, adottato nell’ambito del procedimento concluso con una sentenza emessa dalla Corte di Appello, fosse stato regolarmente emesso, come risultava dal suo stesso contenuto mentre per quanto riguarda la fase di appello l’imputato era stato già rimesso in termini per proporre impugnazione avverso la pronunzia di primo grado.

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore del condannato, lamentando, col primo motivo, la violazione di legge in riferimento all’art. 627 c.p.p. poiché, a suo avviso, la sentenza rescindente aveva indicato alla Corte territoriale di accertare se il decreto di irreperibilità fosse stato emesso all’esito di rinnovate e complete ricerche mentre i Giudici milanesi si erano limitati a riportare quanto evincibile nel decreto di irreperibilità, senza verificare se fossero state esperite tutte le ricerche prescritte dall’art 159 c.p.p..

Col secondo motivo, invece, ci si doleva della violazione degli artt. 670/1 e 159 e ss c.p.p. e dell’omessa motivazione in relazione all’erronea dichiarazione di irreperibilità, rilevandosi al contempo come la difesa, in sede di incidente di esecuzione, aveva sottolineato che le notifiche degli atti del processo erano state effettuate al difensore di ufficio ed a seguito di decreto di irreperibilità adottato in violazione dei criteri e delle necessarie ricerche ex art 159 c.p.p.; ciò posto, la questione era stata quindi riproposta fino alla Corte di Cassazione che, nell’annullare la precedente ordinanza emessa dalla Corte territoriale, aveva invitato il Giudice dell’esecuzione ad un approfondito accertamento circa il rispetto in concreto del dettato dell’art 159 c.p.p.. Ebbene, sosteneva la difesa come sarebbero mancati agli atti la prova della completezza delle nuove ricerche in quanto non emergeva che l’imputato era stato ricercato anche nel luogo di nascita, come previsto nell’art 159 c.p.p., prescrizione da rispettare anche in caso di imputato nato all’estero, come nel caso di specie.

In proposito si ricordava il principio per il quale le nuove ricerche contemplate nel disposto dell’art. 159 c.p.p. devono essere cumulative e non alternative.


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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era ritenuto infondato.

Si osservava a tal riguardo innanzitutto che, con la sentenza rescindente, la prima Sezione della Cassazione aveva ribadito il principio consolidato secondo cui, ai fini della validità del decreto di irreperibilità, è necessario che le ricerche di cui all’art. 159 cod. proc. pen. siano svolte cumulativamente e non alternativamente (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014; Sez. 2, n. 15674 del 2/3/2016), rilevandosi al contempo che tale principio va applicatocum grano salisin relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie esaminate dovendosi riconoscere la completezza delle ricerche non solo in relazione ai parametri prefissati dalla norma, ma anche in riferimento alla condizione personale del soggetto, così da consentire al giudice di valutare l’esaustività o meno delle indagini svolte (cfr. con riferimento al diverso caso della dichiarazione di latitanza, Sez. 3, n. 46983 del 15/10/2009).

Per altro verso, si faceva altresì presente come sia stato affermato che l’obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159 c.p.p., comma 1, al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all’oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale (cfr. Sez. 2, n. 39329 del 31/5/2016, In una fattispecie, in sostanza sovrapponibile alla presente, in cui si è ritenuto legittimo il decreto di irreperibilità emesso sulla base del verbale di vane ricerche dell’imputato, cittadino straniero, presso l’ultima residenza anagrafica rilevando che: a) nel corso di tale accertamento, nessuno era stato in grado di riferire notizie sul luogo ove si era trasferito; b) lo stesso imputato ricorrente aveva omesso di indicare l’attività lavorativa svolta in precedenza; c) non vi erano notizie circa il suo eventuale rientro nel paese di origine; d) non sussiste l’obbligo di disporre ricerche all’estero dell’imputato ivi residente, del quale si ignori l’esatto recapito. (Sez. 2, Sentenza n. 39329 del 31/05/2016; in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 4742 del 12/12/2013).

Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, ad avviso del Supremo Consesso, si riteneva – una volta evidenziato che il decreto di irreperibilità era stato ritenuto legittimo dai Giudici del merito in quanto emesso sulla base del verbale di vane ricerche dell’imputato, cittadino straniero, presso l’ultima residenza anagrafica, domicilio o dimora abituale; con la precisazione che l’imputato non risultava detenuto e che le ricerche della polizia giudiziaria non avevano fornito elementi ulteriori utili al rintraccio – come l’opzione del Giudice dell’esecuzione apparisse essere coerente col sistema di principi innanzi richiamato e rispondente alle peculiarità del caso concreto, con riguardo al quale si osservava che, né dal provvedimento impugnato, né dall’atto di ricorso, emergeva che vi fossero elementi di conoscenza trascurati dai Giudici milanesi circa la reperibilità dell’imputato nei luoghi indicati dall’art 159 c.p.p..

Quanto alle possibili ricerche nel luogo di nascita dell’attuale ricorrente – oggetto del secondo motivo di ricorso – ed in coerenza con quanto già in precedenza considerato, gli Ermellini sottolineavano come il luogo di nascita dell’imputato si evincesse dal presente atto di impugnazione per Cassazione ma non risultasse dalla sentenza di annullamento con rinvio, né dalla successiva ordinanza della Corte di Appello di Milano, sicché, a loro avviso, pareva ragionevole ritenere che si trattasse di un dato non conosciuto dalla Corte di merito, tenuto conto altresì del fatto la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza ex post sulla legittimità della procedura (cfr. sez. 3, n. 16708 del 16/2/2018,; sez. 3, n. 12838 del 16/1/2013).

Né la difesa sul punto, per la Suprema Corte, aveva rappresentato che, al momento della declaratoria di irreperibilità, il Giudice dell’esecuzione fosse in possesso di elementi ragionevolmente certi circa il luogo di nascita dell’imputato e/o circa la sua reperibilità in uno dei luoghi previsti dalla disposizione ex art 159 c.p.p. e dunque, non essendo stato dedotto che risultasse dagli atti l’esatta indicazione dell’eventuale residenza all’estero, in nessun caso le ricerche avrebbero dovute essere estese all’estero (cfr. Sez. 1, n. 820 del 10/12/2020).

II provvedimento impugnato del resto, secondo la Corte di legittimità, era coerente con il principio di diritto secondo il quale le ricerche all’estero non sono necessarie per la declaratoria di irreperibilità dell’imputato quando si ignorino gli estremi di un esatto luogo, di residenza, di svolgimento di attività di lavoro o anche di solo recapito, nello stato estero (Sez. 6, n. 29147 del 03/06/2015; Sez. 1, n. 27552 del 23/06/2010; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010).

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono, il ricorso era pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

4. Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito come devono essere compiute le ricerche di cui all’art. 159 cod. proc. pen. ai fini della validità del decreto di irreperibilità.

Difatti, in tale pronuncia, è affermato, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, se è vero che, ai fini della validità del decreto di irreperibilità, è necessario che le ricerche di cui all’art. 159 cod. proc. pen. siano svolte cumulativamente e non alternativamente, è altrettanto vero però che tale principio va parametrato in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie esaminate, dovendosi riconoscere la completezza delle ricerche, non solo a proposito dei parametri prefissati dalla norma, ma anche in riferimento alla condizione personale del soggetto, così da consentire al giudice di valutare l’esaustività o meno delle indagini svolte; in altri termini, l’obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159 c.p.p., comma 1, al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all’oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale fermo restando che, da un lato, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza ex post sulla legittimità della procedura, dall’altro, ad ogni modo, le ricerche all’estero non sono necessarie per la declaratoria di irreperibilità dell’imputato quando si ignorino gli estremi di un esatto luogo, di residenza, di svolgimento di attività di lavoro o anche di solo recapito, nello stato estero.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se queste “ricerche” siano state legittimamente compiute (o meno).

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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