Decoro urbano e promozione di locali storici e di attività tradizionali

Redazione 16/10/18
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Paolo Carpentieri

Questo articolo tratta della tutela dei beni culturali concentrandosi sugli aspetti legati alla materialità e immaterialità dell’oggetto e dei valori tutelati (decoro urbano e promozione di locali storici e attività tradizionali). Vengono analizzati la pluralità e complessità di interessi, di valori, di discipline e di competenze che il tema coinvolge, per concentrarsi poi sulla tutela e valorizzazione dei locali storici. Il tema viene affrontato alla luce della giurisprudenza, con attenzione anche alle novità normative della legge “Bray” del 2013 e del decreto “SCIA 2” del 2016 e alle indicazioni ministeriali per cinema storici e librerie storiche, oltre che alle norme regionali. In particolare, il presente scritto costituisce la rielaborazione della relazione presentata nell’ambito del Corso di alta formazione “La dimensione giuridica dei beni culturali”, Padova, 6 aprile 2018.
In un mio non recentissimo contributo sulle tematiche che trattiamo oggi avevo inserito un paragrafo intitolato “Materiale e immateriale”, nel quale esprimevo l’idea, peraltro già molto bene qui introdotta dagli interventi dei Relatori che mi hanno preceduto, della inscindibilità, particolarmente evidente per i centri storici delle città d’arte e per i borghi antichi, tra tutela (tradizionalmente intesa) dei beni culturali, non solo immobili, che costituiscono, nello spazio e nel tempo, l’oggetto materiale di questa tutela, e “tutela” (le virgolette ci avvertono della convenzionalità e della dubitabilità di questo termine se predicato in questo ulteriore ambito applicativo) delle attività umane che nella storia sono divenute coessenziali con quella stratificazione del costruito, rappresentandone (in parte) la causa, materiale, formale e finale, rappresentandone, dunque, in un certo senso, la ragion d’essere (pur nella evoluzione della storia). Dicevo, in quella sede, una cosa, mi rendo conto, banale, ma non per questo meno vera: il corpo e l’anima devono convivere armonicamente e devono essere tenuti assieme in equilibrio.
Vale per l’uomo, ma vale anche per il territorio antropizzato che, come ci siamo detti più volte parlando di paesaggio storico, è il volto della terra, è lo specchio dell’anima delle popolazioni che vi abitano, che esprime meglio di ogni altra cosa la natura della cultura (il bisticcio non è casuale e non è privo di significato) di quel luogo, ne rappresenta, come si suol dire, il genius loci.

L’immateriale

Naturalmente – è bene subito precisare – l’ “immateriale” di cui sto parlando non va confuso con il valore immateriale insito nei (ed espresso dai) beni culturali “materiali”, che è tema diverso, qui più volte già ampiamente trattato: l “immateriale” di cui mi vado ad occupare io è costituito dai saperi, dalle pratiche, dalle tradizioni, dal lavoro, dai commerci che costituiscono il tessuto o l’humus sociale ed economico che le comunità che hanno abitato e costruito nei secoli il centro storico della città d’arte o il borgo antico hanno sviluppato, elaborato, consolidato nel tempo, e che rappresenta ed esprime, dunque, il contesto, anche antropologico, che spiega e dà ragione (almeno in parte) del perché quel luogo presenta quelle caratteristiche architettoniche, artistiche, storiche depositate e incorporate nel suo tessuto urbano.
Questo “immateriale” così composito e un po’ evanescente, che sembrerebbe chiamare in causa termini e concetti della antropologia e della sociologia, o della storia, in realtà – e questo è un punto essenziale, ben colto da tempo risalente dalla giurisprudenza – si compenetra con i beni culturali materiali, immobili e mobili, che di quella cultura in senso antropologico sono il prodotto, il contesto, l’oggetto, lo spazio e il luogo di sviluppo e di manifestazione.
Sembra dunque bene attagliarsi a questa chiave di lettura il testo dell’art. 7-bis inserito nel Codice dal secondo decreto correttivo (n. 62 del 2008), rubricato “Espressioni di identità culturale collettiva”, secondo il quale “Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10”. Il quadro normativo cui fare riferimento sembrerebbe dunque essere in prima battuta quello della Convenzione Unesco, ora detta, per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata dall’Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167, che ha ad oggetto (art. 2) “le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale”, e che prevede la redazione di “inventari” nazionali e di una “lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità”. Ma questo riferimento, sicuramente utile e necessario, non è esaustivo e potrebbe anche essere sviante, rispetto al nostro tema della tutela e promozione dei locali storici e delle attività tradizionali, che sembra catturare nella loro inscindibile unità materiale e immateriale. Come già anticipato sopra, occorre a tal proposito tenere ben presente la distinzione (dialettica) tra beni culturali materiali e beni culturali immateriali, e occorre ribadire che questi ultimi non vanno confusi con il valore immateriale dei primi.
Nell’approccio al mio tema appare poi doveroso il richiamo (anche) della nota Convenzione di Faro, da me in altra sede criticata, ma per motivi di traduzione, non perché non ne apprezzi la bontà di alcuni contenuti, che qui possono assumere un loro rilievo, contenuti peraltro già rinvenibili nella Convenzione dell’Unesco adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 per la protezione e la promozione delle diversità culturali, ratificata dall’Italia con la legge 19 febbraio 2007, n. 19. Potremmo discutere sulla “capienza” della nozione di Patrimonio culturale e sulle sue diverse declinazioni possibili, ma ci allontaneremmo troppo dall’oggetto di questa nostra discussione.
Questo (minimo) inquadramento giuridico può essere utile non solo sul piano descrittivo, ma anche perché, come dirò più avanti, questi riferimenti di diritto europeo possono essere di aiuto, insieme ad alcune novità normative più recenti, per un tentativo, da me già abbozzato nel precedente intervento del 2014, di dare un impulso ulteriore verso la tutelabilità delle attività tradizionali – culturali, commerciali, artigianali – attraverso gli strumenti vincolistici, propri del codice di settore.

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Le nuove procedure edilizie SCIA 1 e SCIA 2 dopo il glossario opere edilizia libera

La continua evoluzione per la semplificazione della disciplina edilizia ha sancito nuove disposizioni legislative che modificano sostanzialmente la materia trattata.Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018, pubblicato in G.U. n. 81 del 7 aprile 2018, ha approvato il Glossario delle opere edilizie realizzabili senza alcun titolo abilitativo. Il provvedimento riveste notevole importanza, poiché garantisce omogeneità del regime giuridico su tutto il territorio nazionale, eliminando gli ostacoli interpretativi e uniformando la disciplina amministrativa.Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ha modificato radicalmente l’attività edilizia libera, la comunicazione inizio lavori asseverata, e la disciplina dell’agibilità; ha introdotto la super SCIA in luogo della super DIA; ha modificato lo sportello unico per l’edilizia, il regime del permesso di costruire, la segnalazione certificata diinizio attività; ha adeguato le norme del testo unico per l’edilizia alle modifiche intervenute con il medesimo provvedimento. Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 ha sostituito integralmente la disciplina della conferenza di servizi: articolo 14 “Conferenze di servizi”; articolo 14-bis “Conferenza semplificata”; articolo 14-ter “Conferenza simultanea”; articolo 14-quater “Decisione della conferenza di servizi”; articolo 14-quinquies “Rimedi per le amministrazioni dissenzienti”. Inoltre ha disposto il coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi attraverso le modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, relativamente allo sportello unico per l’edilizia e alle procedure per il rilascio del permesso di costruire.Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 ha modificato notevolmente la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 con l’introduzione di due nuovi articoli: articolo 18-bis “Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni”; articolo 19-bis “Concentrazione dei regimi amministra- tivi”; ha modificato i seguenti articoli: 19 “Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA”; 20 “Silenzio assenso”; 21 “Disposizioni sanzionatorie”; 29 “Ambito di applicazione della legge”.Tutte le modifiche introdotte tendono a snellire e velocizzare le procedure di formazione del permesso di costruire, della segnalazione certificata inizio attività, della super SCIA, della comunicazione inizio lavori asseverata, nonché dell’agibilità degli edifici o parte di essi. Inoltre, il Glossario delle opere edilizie libere chiarisce molti dubbi interpretativi ed amplia la sfera degli interventi per i quali non occorre alcun titolo abilitativo.Il volume è organizzato per argomenti all’interno dei quali sono trattate le indicazioni operative, la successione cronologica e le informazioni utili alla gestione procedurale di ciascuna attività, al fine di porre il tecnico nella condizione di poter disporre di tutte le informazioni utili a garantire la completa copertura delle problematiche che sarà chiamato ad affrontare nell’assolvimento del suo incarico.Mario Di Nicola, architetto, opera presso gli uffici tecnici del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), per i settori Edilizia e Urbanistica; ha redatto numerosi piani urbanistici e progetti di opere pubbliche. È, altresì, noto autore di molteplici pubblicazioni in materia.VOLUMI COLLEGATI• Operare e progettare con il testo unico dell’edilizia, M. Di Nicola, V ed., 2017• Formulario generale dell’edilizia, M. Di Nicola, IX ed., 2017

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Le tutele

La tutela e promozione dei locali storici e delle attività tradizionali si situa d’altra parte lungo la linea di confine definita dalla giurisprudenza tradizionale come limite all’efficacia del vincolo storico e intreccia insieme i diversi fili lungo i quali si dipana il rapporto – di unità, ma anche di distinzione – tra il bene materiale e il bene immateriale (ed è difficile a un certo punto distinguere chiaramente ciò che è il valore culturale immateriale incorporato nella cosa materiale e ciò che è il “bene immateriale” rappresentato dall’attività tradizionale). Quest’area di intersezione o di identificazione – ancora piuttosto sfuggente – potrebbe costituire il punto di attacco di un vincolo di nuova concezione (sempre che non si debba poi ritenere necessario indennizzare il proprietario per l’incisione del nucleo incomprimibile della proprietà).

(continua a leggere…)

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