Decade dal diritto all’indennità di disoccupazione, il lavoratore che presenta la domanda fuori termine perché attende l’esito della causa contro il datore di lavoro

Redazione 26/06/13
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Non ha più diritto all’indennità di disoccupazione il lavoratore licenziato per giusta causa che non presenta subito dopo il provvedimento espulsivo la relativa domanda all’Inps. È quanto emerge dalla sentenza 24 giugno 2013, n. 15770, della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione. Nel caso di specie la lavoratrice aveva fatto domanda per l’assegno di disoccupazione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva deciso sulla legittimità del licenziamento, quindi ben oltre il termine di 68 giorni dalla data di inizio della disoccupazione prescritto dall’articolo 12 del R.D.L. n. 1827 del 1935. Il giudizio aveva confermato la legittimità del licenziamento subito dalla donna, ma i tempi erano ormai decorsi inesorabilmente e l’Istituto previdenziale aveva respinto la domanda.

Nelle brevi motivazioni il Supremo Collegio ha richiamato l’orientamento espresso dai giudici di legittimità in altre sedi secondo il quale il termine di decadenza in esame (decadenza che è di ordine pubblico con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d’ufficio da parte del giudice, ed inderogabile dalle parti:) decorre dal momento della cessazione del rapporto lavorativo.

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