Danno esistenziale al concorrente illegittimamente bocciato al concorso solo se è provato il profondo turbamento della psiche a causa della tardiva assunzione

Redazione 06/09/13
Scarica PDF Stampa

Anna Costagliola

Con la sentenza n. 20360 del 5 settembre 2013, le Sezioni Unite della Cassazione civile hanno respinto il ricorso proposto da una donna avverso il provvedimento con cui il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del Tar Lazio, aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni derivante dall’esclusione da un concorso pubblico successivamente dichiarata illegittima, con conseguente riammissione in servizio.

Osservano preliminarmente i giudici del Supremo consesso che, in tema di sindacato delle Sezioni Unite sulle pronunce del Consiglio di Stato, la Cassazione, dopo la sentenza n. 30254 del 23 dicembre 2008, ha affermato il principio per cui il ricorso col quale venga denunciato un rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo rientra tra i motivi attinenti alla giurisdizione ai sensi dell’art. 362 c.p.c. soltanto se il rifiuto sia stato determinato dall’affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda, che non può da lui essere conosciuta, e non quando il diniego di tutela sia fondato sull’interpretazione di norme invocate a sostegno della pretesa. Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di ristoro proprio sulla base dell’interpretazione delle stesse norme invocate a sostegno della pretesa, senza fondare il proprio decisum su di un’attività di produzione normativa ovvero su un radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da implicare un diniego di giustizia. Né appaiono fondate le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente.

Nella vicenda de qua, il Consiglio di Stato aveva ribadito il rigetto della domanda di risarcimento del danno sulla base del rilievo per cui la mera illegittimità dell’atto amministrativo non rappresenta ex se fonte di responsabilità civile, occorrendo, invece, ai fini del riconoscimento della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) della Pubblica Amministrazione, l’accertamento di tutti gli elementi che concorrono a formare l’illecito aquiliano, tra cui anche la colpa, che era invece mancata nel comportamento della P.A., essendo la stessa incorsa in un errore scusabile tale da escluderne la configurabilità. Nessun risarcimento per responsabilità extracontrattuale poteva dunque essere invocato.

Quanto al profilo del danno esistenziale (art. 2059 c.c.), il giudice amministrativo, a conferma della propria giurisprudenza, rilevava che il pretium doloris, ovvero il danno non patrimoniale del concorrente escluso e poi assunto in ritardo, poteva trovare spazio solo in presenza di comprovati, profondi turbamenti della psiche causati da atti o comportamenti dell’amministrazione.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento