Danni per modifica dell’assetto stratigrafico del lastrico solare: chi paga?

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Non sono a carico dei condomini i danni alla facciata causati dalla modifica dell’assetto stratigrafico del lastrico solare ad opera del condomino, nonché le spese per il rifacimento dei parapetti

    Indice

  1. La vicenda
  2. La questione
  3. La soluzione
  4. Le riflessioni conclusive

riferimenti normativi: art. 1126 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. I, Sentenza del 19/01/2004, n. 735

1. La vicenda

A seguito di lavori di ristrutturazione due condomini titolari di una terrazza a livello riscontravano, tra l’altro, problemi di infiltrazioni che avevano determinato danni al sottostante appartamento, nonché la tracimazione delle acque dal terrazzo con deterioramento dell’intonaco del cornicione e della facciata dello stabile condominiale. Successivamente i due condomini iniziavano un procedimento di ATP nei confronti del progettista e direttore lavori, nonché delle imprese esecutrici dei lavori, procedimento che si concludeva con la relazione del CTU secondo cui l’unico intervento possibile e risolutivo era il completo rifacimento della terrazza. Il conseguente giudizio risarcitorio si concludeva con la condanna dei convenuti (progettista – direttore lavori e imprese esecutrici) al pagamento a favore degli attori di una rilevante somma necessaria per il ripristino dell’intonaco del cornicione condominiale. Tuttavia i condomini sopra detti non effettuavano alcun intervento di ripristino del terrazzo, limitandosi ad installare sulla facciata condominiale, senza alcuna autorizzazione, una grondaia e relativi tubi di scarico per raccogliere le acque provenienti dallo stesso terrazzo. Di conseguenza il condominio, in considerazioni delle infiltrazioni e dei danni visibili sulla facciata e anche sul frontalino esterno, decideva di agire in via di urgenza contro i titolari della terrazza per chiedere e ottenere la riduzione in pristino stato della copertura. La CTU metteva in rilievo che i problemi alla facciata erano dovuti in parte all’intervento di rifacimento del terrazzo di parte convenuta (intervento che aveva modificato l’assetto stratigrafico del lastrico solare e la conformazione del perimetro interno dello stesso, con modifica delle pendenze per la raccolta delle acque meteoriche), ma soprattutto alla conformazione originaria delle copertine in serizzo e dalle modalità di fissaggio dei parapetti alla struttura del terrazzo (copertine e fissaggi non modificati dalla parte convenuta durante l’intervento di rifacimento del lastrico solare).

2. La questione

Quali sono le spese relative al rifacimento della terrazza a livello di proprietà esclusiva che non sono a carico della collettività condominiale?


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3. La soluzione

Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 1126 c.c. si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario. In tale ultima ipotesi, ove trattasi di difetti suscettibili di recare danno a terzi (nella specie: imperfetta impermeabilizzazione e difetti nei canali di scarico delle acque piovane) la responsabilità relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 c.c., e non anche – sia pure in via concorrenziale – al condominio. In ogni caso lo stesso giudice ha ribadito che sono a carico esclusivo del proprietario della terrazza a livello le spese per il rifacimento dei parapetti o di altri simili ripari.

4. Le riflessioni conclusive

La sentenza in commento ribadisce che se la causa dei danni è imputabile non all’omissione di riparazioni del lastrico dovute a vetustà (ipotesi cui torna applicabile l’art. 1126 c.c.), quanto a difetti originari di progettazione o di esecuzione della detta copertura piana, indebitamente tollerati dal singolo proprietario, la responsabilità per danni all’appartamento sottostante deve gravare ex art. 2051 c.c. soltanto sul medesimo proprietario del lastrico solare. In altre parole il condominio è obbligato, unitamente al proprietario esclusivo, ad eseguire le attività di conservazione e di manutenzione straordinaria del bene, ma non ad eliminare i vizi costruttivi originari, indebitamente tollerati dal singolo proprietario, con conseguente responsabilità del solo medesimo proprietario del lastrico solare ex art. 2051 c.c.; in ogni caso si deve tenere conto che la terrazza a livello dell’appartamento di proprietà esclusiva di un singolo condomino assolve la stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell’edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che alle spese per la relativa riparazione o ricostruzione devono contribuire, oltre al proprietario della terrazza, tutti i condomini dei piani sottostanti. E, in correlazione con tale obbligo, è configurabile il diritto dei condomini di deliberare sui lavori, sia pure solo con riguardo a quelli necessari per la conservazione della funzione di copertura della terrazza, mentre sono a carico esclusivo del proprietario di questa le spese per il rifacimento dei parapetti o di altri simili ripari, in quanto esse servono non già alla copertura, ma alla praticabilità della terrazza.

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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