Danni al terzo trasportato: l’azione di risarcimento

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Il Codice delle Assicurazioni Private prevede fondamentalmente due differenti procedure di risarcimento del danno: la prima, cosiddetta “ordinaria”, da esperire contro l’assicuratore del responsabile del sinistro, anche nel caso in cui lo scontro sia avvenuto con veicolo immatricolato all’estero, disciplinata dagli articoli 145 e 148; e la seconda, definita di risarcimento diretto, promossa direttamente dal danneggiato nei confronti della propria compagnia assicurativa, che trova la sua base normativa nell’articolo 149.

A queste, però, si affianca una terza fondamentale azione volta alla tutela del terzo trasportato, c.d. azione di risarcimento promossa dal terzo trasportato da avviare verso l’impresa assicurativa del veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro.

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Il terzo trasportato

Va innanzitutto precisato che, nonostante siano riscontrabili molte analogie con l’azione diretta, la procedura di risarcimento relativa al terzo trasportato è distinta ed autonoma rispetto ad essa.

Occorre preliminarmente definire la figura del terzo trasportato ovvero intendere a quali soggetti il legislatore si volesse riferire usando tale locuzione.

In maniera molto banale, terzo trasportato è quel soggetto che si trova su di un veicolo condotto da altra persona; pertanto, può benissimo trattarsi anche del proprietario del mezzo coinvolto nel sinistro che si trova, per l’occasione, trasportato sullo stesso.

Tale individuo per vedersi risarcito il danno ha una duplice possibilità: rivolgersi direttamente alla compagnia del responsabile civile azionando così la procedura disciplinata l’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private e ai sensi degli articoli 2043 e 2054 del Codice civile nei confronti, dunque, dei proprietari dei veicoli e dei rispettivi assicuratori ovvero, in alternativa, avvalersi dell’apposito strumento previsto dal codice assicurativo, rubricato sotto il nome “risarcimento del terzo trasportato”, e agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava (cosiddetto veicolo vettore)[1].

Si legga anche:” I contratti speciali. Il contratto di trasporto”

L’azione di risarcimento ex art. 141

Infatti, il terzo trasportato che si avvalga dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private, vedrà risarcito il danno subito – salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito – “dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti […], fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.

Il vantaggio procedurale, dunque, che ne trae il terzo trasportato consiste nell’esercibilità di detta azione indipendentemente dall’accertamento del responsabile del sinistro e, in caso di illecito imputabile a più soggetti, indirizzarla indistintamente nei confronti di uno di essi, così come affermato anche dagli ermellini con sentenza n. 22228/2014 a detta dei quali “il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i 2 responsabili (e dai loro assicuratori della RCA), in virtù del principio della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all’articolo 2055 c.c., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell’obbligazione risarcitoria”.

In ogni caso, l’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio ed estromettere la società che ha assicurato il veicolo qualora riconosca la responsabilità del proprio assistito; mentre, nell’eventualità in cui l’impresa di assicurazione abbia già effettuato il pagamento, la medesima avrà diritto di rivalsa, “nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150 Codice delle Assicurazioni Private”, nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile.

La procedura da seguire per ottenere il risarcimento

La procedura da seguire per ottenere la liquidazione dell’indennizzo è, come indicato nel comma terzo dell’articolo 141, quella prevista per il risarcimento ordinario dall’articolo 148 e si applica, pertanto, ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica tra due o più veicoli a motore (cosiddetti sinistri multipli) identificati e coperti da assicurazione obbligatoria coprendo tanto i danni alle cose trasportate di sua proprietà, tanto i danni alla persona; viceversa, non copre i sinistri avvenuti senza scontro alcuno con altro veicolo. La Suprema Corte ha, tuttavia, affermato che ai fini dell’applicabilità dell’articolo 141 non è necessaria né la copertura assicurativa dell’altro veicolo, né che questo sia identificato[2]: un tanto è certamente coerente con la considerazione del terzo trasportato quale soggetto debole legittimato, nel rispetto di quando dettato dall’articolo 148, ad agire sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico e del danno, che non sia imputabile a caso fortuito, verificato a suo carico durante il viaggio[3].

Eccezioni al risarcimento integrale

Oltre al caso fortuito (per approfondimenti v. “Risarcimento del terzo trasportato e caso fortuito. Quando l’indennizzo viene ridotto?”), altre eccezioni al risarcimento integrale del danno consistono nella consapevole circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri[4] ovvero nelle ipotesi in cui il terzo trasportato si sia reso corresponsabile nella causazione del danno come, ad esempio, nell’ipotesi in cui non si sia allacciato la cintura di sicurezza: circostanze, quest’ultime, in cui l’indennizzo potrà essere ridotto o addirittura escluso in base alle dinamiche concrete dell’accaduto.

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Note

[1]Liberto Giuseppe, La tutela del terzo trasportato a seguito di sinistro stradale: l’azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni private, www.studiocataldi.it.

[2]Cassazione n. 16477/2017, “È stato affermato, inoltre, che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (sentenza 1 dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda notinativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”) (Cass. n. 19963 del 30/08/2013)”.

[3]Pellegrino Elvira, La tutela del terzo trasportato: art. 141 Codice delle Assicurazioni, in Opinioni su www.4clegal.com, 17 luglio 2018.

[4]Cassazione n. 12687/2015, “la giurisprudenza di questa Corte può, così, dirsi consolidata circa l’estensione della responsabilità dell’assicuratrice della responsabilità ex legge n. 990 del 1969 (applicabile ratio temporis alla fattispecie) al trasporto su veicolo adibito a trasporto di cose: in particolare, la vittima trasportata ha sempre è comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la vesta e la qualità, con l’unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (in questi esatti termini, tra le più recenti, v. Cass. 19963/2013)”.

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