Risarcimento del terzo trasportato e caso fortuito. Quando l’indennizzo viene ridotto?

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Come esaminato in uno dei precedenti articoli (v. “Danni al terzo trasportato: l’azione di risarcimento), il terzo trasportato, ovvero quel soggetto che si trova a bordo di un veicolo a motore condotto da un altro soggetto, ha diritto ad ottenere un risarcimento qualora dovesse riportare dei danni a seguito di un sinistro.

Nello specifico, per ottenere l’indennizzo il terzo trasportato può rivolgersi sia direttamente alla società assicurativa del responsabile del sinistro ex art. 144 Codice delle Assicurazioni Private sia, in maniera più agevole e prescindendo dall’accertamento di qualsivoglia responsabilità, alla compagnia del veicolo sul quale viaggiava attivando così l’apposita azione di risarcimento del terzo trasportato prevista dall’art. 141 del medesimo codice.

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Questo manuale si pone l’obiettivo da un lato di illustrare i lineamenti giuridici della materia comunemente definita “infortunistica” – proponendo una guida pratica dedicata all’attività di raccolta e predisposizione della documentazione necessaria a giustificare le richieste risarcitorie alla compagnia di turno – e dall’altro di fornire valide e utili indicazioni per una corretta gestione della fase della trattativa stragiudiziale.Inoltre, vista l’interdisciplinarità del settore, verranno fornite anche indicazioni operative con molti consigli pratici riguardanti la gestione dei rapporti con i clienti e i collaboratori esterni.Completano il volume un ricco glossario dei termini tecnici più importanti, una selezione della normativa vigente e tutti i riferimenti utili delle compagnie di assicurazione operanti in Italia.Massimo Quezel(www.massimoquezel.it), è consulente in infortunistica dal 1997, fondatore e presidente del primo franchising in Italia di studi di consulenza dedicati alla tutela dei diritti dei danneggiati. Nel 1998 inizia una collaborazione decennale come liquidatore assicurativo per una nota compagnia estera che gli permette di acquisire una importantissima esperienza nel settore. Ha pubblicato nel 2016 Assicurazione a delinquere ed è autore nel 2018, insieme a Francesco Carraro, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni. Dal 2003 è direttore responsabile del trimestrale di informazioni dal mondo della tutela dei diritti e del risarcimento del danno “BluNews” (registrato presso il Tribunale di Padova, n. 1832 del 3 febbraio 2003). Il suo indirizzo mail è massimo@studioblu.eu.Francesco Carraro(www.avvocatocarraro.it), laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Formazione, è avvocato e titolare di uno studio legale in Padova che si occupa di responsabilità civile e risarcimento danni. Dal 2008 al 2016 è stato presidente dell’associazione forense “La Meridiana – Giuristi & Responsabilità” composta da avvocati esperti nel campo della responsabilità civile e del risarcimento. Nella medesima associazione ricopre la carica di vicepresidente dal 2016. Ha conseguito il livello di Master pratictioner in programmazione neurolinguistica e tiene corsi di formazione giuridica e di comunicazione per privati e aziende. Ha pubblicato Gestire il proprio tempo, Convincere per vincere e I nove semi del cambiamento. Nel 2018 pubblica Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni, scritto a quattro mani con Massimo Quezel.

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Eccezioni all’integrale indennizzo

Il Codificatore ha, però, espressamente previsto alcune eccezioni all’applicabilità della disciplina dell’articolo 141 al cui verificarsi l’indennizzo potrà essere ridotto o addirittura escluso in base alle dinamiche concrete del sinistro.

Oltre alla consapevole circolazione illegale del veicolo (basti pensare, per esempio, al gruppo di ladri che, dopo aver sottratto un auto, provocano un sinistro nel quale uno di essi riporti delle lesioni) o all’eventualità in cui la responsabilità del terzo nella causazione del danno concorra con quella di altri come nella circostanza in cui il lo stesso non si sia allacciato la cintura di sicurezza, è proprio l’articolo 141 nell’incipit ad escludere l’operatività del risarcimento al terzo trasportato nelle ipotesi di “sinistro cagionato da caso fortuito”.

Il sinistro cagionato da caso fortuito

Eccezione espressamente stabilita all’applicabilità dell’articolo 141 è, dunque, l’ipotesi di caso fortuito da intendere quali fattori estranei al decorso causale azionato dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e connotati da caratteri di eccezionalità ed imprevedibilità[1] o, come stabilito dal Giudice di pace di Milano con sentenza n. 113975/2013, quale colpa esclusiva di altro conducente[2].

Non sussistendo un elenco tassativo di fattispecie previste dal Codificatore, risulta necessario ricorrere alla giurisprudenza per tentare di stilare una sorta di elenco delle ipotesi in cui viene riconosciuto, o meno, il caso fortuito.

– Malore del conducente

La Corte di Cassazione, sezione penale, concordemente all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in ambito civile, ha ritenuto sussistente il caso fortuito anche laddove insorga repentinamente un malore del conducente trattandosi di accidentalità non conoscibile e non eliminabile con l’uso della comune prudenza e diligenza (pronuncia n. 11638/1999).

– Scoppio dello pneumatico o perdita pezzo d’auto

Ove non collegabile a colpa del conducente, anche lo scoppio dello pneumatico rientra nell’ambito del causo fortuito così come pure il distacco di una ruota o perdita di un pezzo d’auto.

– Manovre di emergenza

Stessa sorte per le manovre di emergenza alle quali il conducente è costretto per evitare errori altrui e delle quali non può rispondere integrando le stesse quel carattere di imprevedibilità ed eccezionalità richiesti dal caso fortuito.

– Colpo di sonno

A differenza di quando è dovuto per cause patologiche o malattie riconosciute, non sussiste in alcun modo il caso fortuito allorquando il conducente venga colto da colpo di sonno causato da stanchezza o preceduto da segni premonitori.

– Fondo sdrucciolevole e abbaglio

Per la giurisprudenza maggioritaria non sussiste il caso fortuito nell’eventualità di sinistro causato da fondo stradale sdrucciolevole, dovendo l’agente conformarsi al fondamentale principio di prudenza e adeguare la velocità alle particolari condizioni[3].

Per le medesime motivazioni, stessa sorte in tema di abbaglio da raggi solari.

– Improvviso attraversamento animale

Ipotesi sempre più frequente che merita una trattazione approfondita si pone in relazione all’attraversamento improvviso di un animale. Infatti, va distinto il sinistro con animale di proprietà certa dal sinistro con un cane randagio o animale selvatico.

Nel primo caso entra in gioco la presunzione ex articolo 2052 del Codice civile – “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito” –, espressione del principio ubi commoda, ibi et incommoda: essa costituisce un’ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del proprietario dell’animale, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con lo stesso. Colui che invoca il caso fortuito ha, altresì, un onore molto rigoroso di prova: in particolare, ai sensi dell’articolo 2052, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del padrone concorre con la presunzione del conducente ex 2054 anche nel caso in cui il danneggiato non sia un terzo ma lo stesso conducente (ove danneggiato sarà il conducente e questi non abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, il relativo indennizzo sarà proporzionatamente diminuito, in applicazione dell’articolo 1227, comma 1, Codice civile richiamato dall’articolo 2056).

Nella seconda ipotesi, invece, l’animale selvatico (quali cervi, cinghiali, etc) o il cane randagio che attraversa improvvisamente la carreggiata scontrandosi con un veicolo, rientra nel novero del caso fortuito solamente ove la possibilità di tale evento non viene annunciata con adeguata segnaletica verticale: ciò in ragione della repentinità e imprevedibilità degli spostamenti di questi animali.

In conclusione, possiamo affermare come il concetto di caso fortuito debba essere considerato dal giudice con accurata indagine della fattispecie che occupa al quale spetta il compito di verificare, attraverso un’oculata analisi di ogni singolo accadimento, l’integrazione o meno di detta esimente.

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Note

[1]Cfr Liberto Giuseppe.

[2]Buffone Giuseppe, Responsabilità civile automobilistica: risarcimento e liquidazione dei danni alle cose o alle persone, Cedam, 2016, pp 377 ss.

[3]Fraschina Mauro, Il caso fortuito e la forza maggiore nella disciplina della circolazione stradale, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti.

Alessandro Carli

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