CTP di Lecce: nulle tutte le cartelle di pagamento notificate tramite Pec

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Con la rivoluzionaria sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sono nulle tutte le cartelle di pagamento di Equitalia notificate tramite Pec.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con la rivoluzionaria sentenza n. 611 del 25/02/2016 sconvolge il sistema delle notifiche per gli atti dell’Agente di riscossione: le cartelle di pagamento di Equitalia notificate tramite Pec sono nulle.

 

Nel caso in specie con la cartella di pagamento notificata da Equitalia in data 09/10/2014 vengono richieste al contribuente IRAP, IVA, accessori e interessi a seguito di liquidazione ex art.36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 ed ex art. 54 bis D.P.R. n. 633 del 1972 relativamente all’ anno 2007.

 

I motivi del ricorso addotti dal ricorrente contribuente concernono l’illegittima funzione sostitutiva della Pec in luogo della tradizionale raccomandata per la notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza della notifica in ragione della mancanza della relata e di ulteriori elementi essenziali, mancanza della garanzia del ricevimento da parte del destinatario dovuto al sistema pec, mancanza della motivazione e prova, mancata possibilità del riconoscimento di importi già versati e l’errata intestazione data l’indicazione di luogo diverso della sede legale della società.

 

Viene accolto dalla CTP Lecce il ricorso e dichiarato nullo il ruolo portato dalla cartella di pagamento impugnato. La conclusione alla quale è giunto il giudice tributario della regione Puglia è stata motivata principalmente dal fatto che la posta elettronica certificata non contiene l’originale della cartella, bensì una copia. Orbene, non offre le garanzie fornite dalla raccomandata. La copia de qua inviata a mezzo Pec al contribuente è priva di attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge e quindi non ha valore giuridico;

al contrario della raccomandata tradizionale che notifica l’originale della cartella di pagamento.

 

Inoltre, secondo una ormai consolidata giurisprudenza, non sono pubblici ufficiali i dirigenti, funzionari e dipendenti di Equitalia, i quali non sono tenuti ad attestare l’autenticità delle copie delle cartelle notificate al contribuente.

 

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce prosegue esponendo tra le motivazioni della sua decisione anche che la Pec, al contrario della raccomandata cartacea, non contenendo la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario contribuente, non garantirebbe prova alcuna della ricezione da parte del destinatario. Infatti, il sistema informatico automatizzato della Pec non garantisce l’avvenuta consegna del documento bensì solo la disponibilità del documento nella casella Pec non permettendo peraltro di avere certezza circa la data di conoscenza del messaggio, creando ulteriori problematiche inerentemente alla necessità di eventuali contestazioni e dei relativi dies a quo.

 

Ancora, non può eseguirsi la spedizione via Pec ove non sia indicato sulla cartella di pagamento l’indirizzo della residenza del destinatario contribuente o della sede legale della società per mancata corrispondenza dell’indirizzo. Nel caso di specie, infatti sulla cartella di pagamento non è riportato l’indirizzo della sede legale della società. La spedizione tramite Pec non poteva essere eseguita proprio per la non corrispondenza dell’indirizzo di destinazione del destinatario con quello apposto sulla cartella di pagamento.

 

Concludendo, la CTP Lecce conferma la mancata motivazione in quanto i codici e numeri presenti nella cartella di pagamento non danno un’indicazione chiara del contenuto effettivo del ruolo in ragione del fatto che nel caso in specie si tratta di liquidazione ex 36 bis per la quale il ricorrente aveva avuto accesso alla rateazione, necessitando quindi il ruolo una motivazione chiara circa le richieste degli importi effettivamente versati ed altro.

Data la gravità e reiterazione delle violazioni della L. n. 212 del 2000 e della L. n. 241 del 1990 la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce dispone che l’atto non può essere confermato.

 

Dott.ssa Fragiotta Gioia

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