Crediti professionali, inutile eccepire la tardività della produzione in giudizio della fattura se si tratta solo di un acconto sul dovuto

Redazione 27/11/12
Scarica PDF Stampa

Lilla Laperuta

In materia di crediti professionali, la sesta sezione della Corte di cassazione, sentenza 20791 del 23 novembre ha ritenuto legittimo il rigetto dell’opposizione proposta dal cliente assistito contro il decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato e considerato inconferente la questione della tardività della produzione in giudizio di una fattura, prodotta dal creditore opposto al fine di dimostrare che gli importi corrisposti dall’opponente fino a quel momento fossero solo degli acconti e non il saldo del dovuto (per le prestazioni ulteriori rispetto a quelle svolte nel giudizio di appello). La congruità della parcella riscontrata dall’ordine e considerata esosa dall’ex assistito risulta infatti da una serie di elementi e in primis dalle stesse ammissioni del cliente rispetto alla complessità della prestazioni svolte.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento