Costituzione con deposito di velina: è valida se segue deposito dell’atto originale notificato

Redazione 13/02/14
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Biancamaria Consales

Così ha deciso la sesta sezione civile della Suprema Corte di cassazione che, con ordinanza n. 2875 del 10 febbraio 2014, ha accolto il ricorso della Prefettura-Utg di Reggio Calabria.

Questi i fatti. La Prefettura-Utg di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato l’improcedibilità dell’appello dalla medesima proposta avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva accolto un’opposizione a sanzione amministrativa.

Il Tribunale aveva ritenuto, ai sensi del’art. 348 c.p.c., non valida la costituzione dell’appellante, in quanto avvenuta con il deposito di copia dell’atto di appello, privo di alcuna indicazione circa la sua avvenuta notificazione, mentre il deposito dell’originale dell’atto di appello notificato era avvenuto fuori termine.

Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso manifestamente fondato. “Il motivo – si legge nell’ordinanza – denuncia l’erroneità della decisione, deducendo la validità dell’iscrizione della costituzione con velina, quando sia seguito dal deposito dell’originale notificato. Il motivo va accolto tenuto conto che, ai sensi dell’art. 165 c.p.c., la costituzione dell’appellante  con la cd. velina, cioè con la copia dell’atto di appello in copia informale e priva di alcuna indicazione circa la sua notificazione, è ammissibile, posto che l’iscrizione a ruolo della causa è possibile ancor prima del perfezionamento della notificazione, come si desume sia dall’art. 165, secondo comma, c.p.c. sia dall’art. 5, terzo comma della L. 890/1982.

Tenuto conto che l’improcedibilità è sanzionata per l’inosservanza del termine di costituzione, ma non pure per l’inosservanza delle forme di costituzione non può essere dichiarato improcedibile l’appello se l’appellante, nel costituirsi entro il termine di cui agli artt. 165 e 347 c.p.c., ha depositato una cd. velina dell’atto d’appello in corso di notificazione, priva quindi della relata di notifica, qualora egli abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine medesimo, l’originale dell’atto notificato”.

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