Cosa richiede l’art. 273, c. 2, c.p.p. laddove inibisce l’applicazione di ogni tipo di misura cautelare se risulta che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di non punibilità

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 273, c. 2)

Il fatto

 

Il Tribunale di Messina, costituito ex art. 309 c.p.p., confermava una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della stessa città.

In particolare, fatta una premessa circa gli elementi attestanti l’esistenza in capo all’indagato di gravi indizi di colpevolezza in relazione alle fattispecie di reato provvisoriamente contestategli, il Tribunale aveva escluso che l’istante potesse dirsi affetto da una grave ed irreversibile disabilità psichica suscettibile di integrare la causa di non punibilità ostativa all’applicazione di qualsivoglia misura cautelare ai sensi dell’art. 273 c.p.p., comma 2, rilevante sotto il profilo del difetto assoluto di imputabilità ex art. 88 c.p., vuoi perché il sintagma “se risulta“, contenuto nella norma di cui all’art. 273 c.p.p., comma 2, doveva essere interpretato nel senso che l’applicazione della misura cautelare è interdetta “solo ove sia stata già acclarata la presenza di una causa non punibilità e non anche nei casi in cui si possa solo prevedere che l’indagato possa andare esente da pena”, vuoi perché, sebbene emergesse dagli atti che due distinti procedimenti istaurati a carico del ricorrente fossero esitati in pronunce assolutorie adottate nel 2017 per difetto assoluto di imputabilità e che, nell’ottobre 2019, l’amministrazione penitenziaria, a seguito di accertamenti compiuti nei confronti dello stesso in ambito carcerario, avesse disposto la sua allocazione in un circuito psichiatrico, non vi era prova che l’accertata inabilità intellettiva dell’indagato fosse di tale gravità da elidere completamente l’imputabilità apparendo, di contro, dalle immagini che lo ritraevano all’atto di commettere i furti, una piena coerenza comportamentale.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento, con due motivi, proponeva ricorso per cassazione il difensore di fiducia del cautelato così formulati: a) violazione dell’art. 273 c.p.p., comma 2, art. 88 c.p. e art. 27 Cost. sul rilievo che, in ossequio ai principi del favor rei e del favor libertatis, la norma di cui all’art. 273 c.p.p., comma 2, dovrebbe essere interpretata nel senso che la misura cautelare non può essere applicata anche quanto risulti altamente probabile che all’esito del giudizio il cautelato possa essere prosciolto per difetto assoluto di imputabilità; evenienza, questa, prognosticabile come tale, nel caso concreto, sulla base della perizia psichiatrica espletata nell’ambito di altro procedimento penale, prodotta in atti, attestante l’irreversibile incapacità dell’indagato di controllare i propri impulsi e il suo severo deficit intellettivo tale da avere comportato la definizione del procedimento ai sensi dell’art. 72-bis c.p.p.; b) manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale dato atto dell’esistenza in capo al ricorrente di una disabilità intellettiva ma di avere poi concluso per la non evidente sua mancanza di imputabilità sulla base di una mera valutazione di coerenza dei suoi comportamenti in sede di commissione dei reati.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto fondato alla luce delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto come le Sezioni Unite, affrontando la questione del contenuto e dei limiti del giudizio cautelare, nella sentenza n. 36267 del 30/05/2006, avessero evidenziato quanto segue: “Il giusto processo cautelare è l’epilogo di un cammino che, attraverso varie tappe segnate da interventi del legislatore, dal Giudice delle leggi e dal diritto vivente, ha visto progressivamente sfumare le tradizionali differenze evidenziate tra decisione cautelare e giudizio di merito, con riferimento alla valutazione degli elementi conoscitivi posti a disposizione del giudice, e ricercare una tendenziale omologazione dei corrispondenti parametri-guida” ed hanno affermato che, in ossequio ai precetti costituzionali di cui agli artt. 13 e 27, dai quali è desumibile il principio del carattere eccezionale dei provvedimenti limitativi della libertà personale disposti prima della condanna, incombe sul giudice una maggiore incisività argomentativa nel giustificare la misura cautelare, essendogli fatto obbligo di indicare gli elementi di fatto da cui sono desunti gli indizi, i motivi per i quali essi assumono rilevanza, quelli per i quali si rivelano inconsistenti gli elementi forniti dalla difesa: “nonché di valutare negativamente l’esistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 273 c.p.p., comma 2, (cause di giustificazione, di non punibilità, di estinzione del reato o della pena) o la possibilità di ottenere con la eventuale sentenza di condanna il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 275 c.p.p., comma 2-bis)”.

Premesso ciò, gli Ermellini evidenziavano come sulla questione – affine a quella devoluta con il ricorso per cassazione -, relativa alla valutazione in sede cautelare della sussistenza di una causa di giustificazione, la Cassazione avesse già avuto occasione di affermare che l’operatività del divieto di applicazione delle misure cautelari personali previsto dall’art. 273 c.p.p., comma 2, – che stabilisce che nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità – non richiede che la ricorrenza dell’esimente sia stata positivamente comprovata in termini di certezza essendo sufficiente, a tal fine, la sussistenza di un elevato o rilevante grado di probabilità che il fatto sia compiuto in presenza di essa (Sez. 1, n. 72 del 26/11/2010 – dep. 04/01/2011; Sez. 1, n. 6630 del 28/01/2010; Sez. F, n. 46190 del 20/08/2003).

In particolare, a sostegno di tale ermeneusi, cui si contrappone un isolato, risalente, (Sez. 1, n. 27001 del 22/05/2001 per cui: “La preclusione all’applicazione di misure cautelari personali sancita dalla disposizione contenuta nell’art. 273 c.p.p., comma 2, secondo la quale nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, opera solo – in forza dell’espressione “se risulta” – allorché la ricorrenza dell’esimente sia stata positivamente comprovata in termini di certezza e non di mera possibilità”), si è sostenuto quanto sussegue: “Limitare il divieto di applicazione di misure cautelari solo all’ipotesi in cui la sussistenza di una causa di giustificazione venga provata in termini di certezza appare in contrasto con l’art. 530 c.p.p., comma 3, che stabilisce che “se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione… ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il Giudice pronunzia sentenza di assoluzione a norma del comma 1″ dato che, se la regola prevista per la valutazione della responsabilità impone al Giudice di pronunziare sentenza di assoluzione anche quando vi è dubbio sulla esistenza della causa di giustificazione, appare allora incongruo ritenere che la valutazione in ordine al divieto di emissione della misura cautelare debba essere ancorata ad un criterio di certezza circa la ricorrenza dell’esimente e, quindi, ad un criterio addirittura più rigido rispetto a quello previsto per il giudizio” (Sez. F, n. 46190 del 20/08/2003) e ciò senza contare l’irragionevole discrasia che si verrebbe a determinare nell’applicazione del primo e dell’art. 273 c.p.p., comma 2, visto che, mentre per i gravi indizi, cui fa richiamo l’art. 273 c.p.p., comma 1, è richiesto che questi si sostanzino in elementi idonei a fornire una consistente e ragionevole probabilità di colpevolezza dell’indagato, da intendersi nel senso che per l’adozione della misura cautelare è sufficiente l’esistenza di elementi dai quali sia possibile desumere con “elevato o rilevante grado di possibilità” la colpevolezza dell’indagato, (secondo il criterio della “qualificata probabilità“), viceversa, in relazione alle cause di giustificazione, impeditive della emissione del provvedimento coercitivo, sarebbe necessario dimostrarne la sussistenza in termini di certezza.

Orbene, a fronte di ciò, i giudici di piazza Cavour denotavano come le medesime argomentazioni non possano che valere anche per le cause di non punibilità e ciò, sia perché il citato art. 530 c.p.p., comma 3, si riferisce anche ad una: “causa personale di non punibilità“, sia perché la segnalata aporia tra il primo e l’art. 273 c.p.p., comma 2 non potrebbe che riproporsi anche in riferimento alla causa di non punibilità posta sullo stesso piano della causa di giustificazione e suscettibile di determinare il futuro proscioglimento nel merito dell’imputato in quanto non sottoponibile a pena fermo restando che, sul piano della coerenza sistematica, l’interpretazione proposta, ad avviso del Supremo Consesso, è la sola compatibile con il principio del carattere eccezionale dei provvedimenti limitativi della libertà personale disposti prima della condanna.

Pertanto, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, veniva affermato il seguente principio di diritto: “L’art. 273 c.p.p., comma 2, laddove inibisce l’applicazione di ogni tipo di misura cautelare se risulta che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di non punibilità, non richiede che la sussistenza della causa stessa debba essere provata con certezza, ma semplicemente che esista un elevato o rilevante grado di probabilità che il fatto sia stato compiuto in presenza di essa“.

Ebbene, declinando tale criterio ermeneutico rispetto alla fattispecie in esame, si osservava come, nel caso di specie, il Tribunale del Riesame, nel valutare gli elementi documentali attestanti l’esistenza, nel cautelato, di un grave deficit cognitivo e volitivo, suscettibile di integrare una causa personale di non punibilità, rilevante, sotto il profilo del difetto assoluto di capacità di intendere e volere, ex art. 88 c.p. – alla stregua, peraltro, del principio affermato dal diritto vivente secondo cui: “Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i “disturbi della personalità”, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di “infermità”, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005) – si fosse attenuto ad un canone di giudizio improntato alla certezza del difetto di imputabilità e, quindi, diverso da quello recepito nella regula iuris enunciata.

S’imponeva pertanto, ad avviso del Supremo Consesso, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata affinché il Tribunale del Riesame ripetesse il giudizio che gli è stato devoluto alla stregua del sopraindicato principio di diritto.

 

Conclusioni

 

La decisione in esame è assai interessa in quanto spiega cosa richiede l’art. 273, c. 2, c.p.p. laddove inibisce l’applicazione di ogni tipo di misura cautelare se risulta che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di non punibilità.

Difatti, in questa pronuncia, è postulato che l’art. 273 c.p.p., comma 2, laddove inibisce l’applicazione di ogni tipo di misura cautelare se risulta che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di non punibilità, non richiede che la sussistenza della causa stessa debba essere provata con certezza ma semplicemente che esista un elevato o rilevante grado di probabilità che il fatto sia stato compiuto in presenza di essa.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché chiarisce il margine applicativo di questa norma procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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