Cosa deve intendersi per “comunità giovanili” ex art. 80, comma 1, lett. g), Testo unico stupefacenti

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La decisione in esame è assai interessante in quanto chiarisce cosa deve intendersi per “comunità giovanili” a cui fa riferimento l’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990. La nozione di “comunità giovanili” deve ritenersi riferita ad una struttura, pubblica o privata, stabilmente destinata ad accogliere giovani, ma che non esige anche il dato della stabile convivenza, così come a nulla rileva, né le modalità attraverso le quali si realizza la presenza sul sito dei soggetti protetti, né la natura pubblica o privata della struttura.

Riferimento normativo: d.P.R. n. 309/1990, art. 80, co. 1, lett. g)

Indice:

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

Il fatto

La Corte di Appello di Genova, in parziale riforma di una sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città, confermava la dichiarazione di penale responsabilità degli imputati per tutti i reati a loro ascritti, tranne che per uno contestato ad uno di essi, rideterminando la pena a quest’ultimo, riducendola, fermo restando che tutti i reati, per i quali era stata pronunciata la sentenza appena indicata, riguardavano la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, qualificata a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Precisamente, secondo la Corte d’Appello, uno di tali imputati era stato ritenuto colpevole per un episodio di cessione di cocaina, nonché per due episodi di cessione di cannabis, tutti aggravati dalla commissione del fatto in prossimità di scuole e comunità giovanili e dall’aver agito in tre persone riunite, nonché ancora per un episodio di illecita detenzione di cannabis, ed era stato condannato alla pena di nove mesi di reclusone e 1.200,00 euro di multa mentre l’altro, a sua volta, era stato ritenuto responsabile per quindici episodi di detenzione e cessione di cannabis, in parte aggravati dalla commissione del fatto in prossimità di scuole e comunità giovanili nonché dall’aver agito in tre persone riunite, ed era stato condannato alla pena di undici mesi e diciotto giorni di reclusone e 1.480,00 euro di multa.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato, gli imputati, congiuntamente, con due difensori, proponevano ricorso per Cassazione.

In particolare, uno di siffatti legali adduceva un unico motivo, ossia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena, deducendosi che la sentenza impugnata aveva omesso qualunque motivazione con riferimento alla quantificazione della pena ed ai criteri seguiti.

L’altro difensore, invece, deduceva i seguenti quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego di ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova; 2) violazione di legge, in riferimento all’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della commissione del fatto in prossimità di scuole e comunità giovanili; 3) violazione di legge, in riferimento all’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo ancora alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della commissione del fatto in prossimità di scuole e comunità giovanili; 4) violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena.

Sul tema consigliamo l’articolo “Considerazioni sull’aggravante dell’art. 80 co. 2° DPR 309/90 in materia di stupefacenti”

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il primo ricorso succitato veniva dichiarato inammissibile perché, ad avviso del Supremo Consesso, le censure esposte, che contestavano la determinazione della pena, deducendo l’assenza di motivazione sui criteri seguiti, erano prive di specificità.

Il secondo ricorso surriferito, dal canto suo, era reputato infondato per le seguenti ragioni.

Si evidenziava a tal proposito innanzitutto, una volta fatto presente in via preliminare che le censure esposte nel secondo motivo, da doversi esaminare, per la Corte di legittimità, per primo, contestavano la configurabilità dell’aggravante della commissione del fatto in prossimità di scuole e comunità giovanili, deducendo in particolare che per «comunità giovanili» possono intendersi solo i gruppi di persone che vivono stabilmente in un determinato luogo, che, invece, la nozione di «comunità giovanil[e]», cui fa riferimento l’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990, deve ritenersi riferita ad una struttura, pubblica o privata, stabilmente destinata ad accogliere giovani, ma non esige anche il dato della stabile convivenza deponendo in tal senso, sia il dato letterale della disposizione, sia la ragione posta a suo fondamento visto che l’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990 si applica «se l’offerta o la cessione è effettuata all’interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la riabilitazione e la cura di tossicodipendenti».

Secondo la Corte di legittimità, quindi, Il legislatore, nell’indicare i luoghi rilevanti, ha fatto riferimento ad almeno due tipologie di insediamenti che non implicano, o comunque non richiedono necessariamente, una situazione di convivenza e di pernottamento, e precisamente le «scuole di ogni ordine e grado» e le «strutture per la riabilitazione e cura di tossicodipendenti», quali ad esempio i S.E.R.T..

Oltre a ciò, sempre secondo i giudici di piazza Cavour, proprio in considerazione dei luoghi ritenuti rilevanti, del tratto comune rinvenibile tra gli stessi, e della loro destinazione funzionale, si stimava inoltre  ragionevole ritenere che l’intento del legislatore, attraverso la previsione dell’aggravante in questione, sia quello di reprimere più severamente le condotte di diffusione della droga all’interno o in prossimità delle strutture in cui sono ordinariamente presenti, almeno in via potenziale e secondo l’id quod plerumque accidit, numerosi soggetti “deboli” o comunque maggiormente esposti al rischio di essere attratti al consumo di sostanze stupefacenti mentre non assumono rilievo né le modalità attraverso le quali si realizza la presenza sul sito dei soggetti protetti, né la natura pubblica o privata della struttura.

Ebbene, secondo il Supremo Consesso, in questa prospettiva, anche un centro per l’aggregazione per l’infanzia, una scuola di musica per bambini e per ragazzi, una canonica frequentata per il catechismo e un doposcuola quotidiano per bambini, ossia «associazioni di servizi dedicati ai giovani e minori», al cui interno si svolgono «con regolarità quotidiana incontri, corsi, attività riservate ai minori», per ripetere le espressioni impiegate dalla sentenza impugnata al fine di descrivere sinteticamente le strutture prese in considerazione ai fini dell’applicazione dell’aggravante, possono essere legittimamente ritenute costituire quelle «comunità giovanili» rilevanti a norma dell’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990.

Ciò posto, dopo essersi fatto presente che le censure formulate nel terzo motivo “attacca[va]no” l’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990 sotto il profilo del coefficiente psicologico, deducendo che non è ragionevole ritenere la consapevolezza del ricorrente di cedere droga in prossimità di «comunità giovanili», in particolare per l’ubicazione delle strutture in condomini, e per l’assenza di insegne o, comunque, di insegne univocamente indicative, tali doglianze venivano stimate non condivisibili in quanto non si erano confrontate compiutamente con le osservazioni della sentenza impugnata, e muovevano da una, per la Cassazione, non condivisibile interpretazione della natura dell’aggravante giacché la Corte d’Appello aveva evidenziato, anche richiamando la documentazione fotografica in atti, come almeno alcuni di tali centri di aggregazioni di minori e di giovani fossero ben visibili attraverso insegne e cartelli, e che uno di essi era comunque identificabile «dalla presenza, nel luogo ove era ubicato, di numerosi minori, in entrata e uscita dall’immobile, in mezzo ai quali non cessava l’attività di spaccio», tenuto conto altresì del fatto che, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990, non risulta richiesta specificamente la consapevolezza dell’agente di essere all’interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla disposizione appena citata, e che, quindi, opera la regola generale di cui all’art. 59, secondo comma, cod. pen., in forza del quale le circostanze aggravanti sono imputabili anche se «ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa» (cfr., per l’affermazione della natura oggettiva della circostanza in questione, Sez. 4, n. 21884 del 06/04/2017).

Per approfondimenti leggi anche l’articolo “Considerazioni sull’aggravante dell’art. 80 co. 2° DPR 309/90 in materia di stupefacenti”

Detto questo, in ordine alle censure enunciate nel primo motivo con cui si criticava il diniego dell’ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova, deducendo che le ragioni indicate dalla Corte d’appello per escludere una prognosi positiva circa l’astensione dal commettere future attività illecite – e cioè la protrazione e l’intensità delle condotte, l’aver agito in concorso con altri, e l’aver commesso il fatto in prossimità di «comunità giovanili» – erano, ad avviso del ricorrente, opinabili e in parte non sussistenti, la Corte di Cassazione richiamava innanzitutto quell’insegnamento della giurisprudenza secondo cui la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell’idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati, che l’impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell’imputato impedisce che quest’ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento, e che entrambi i giudizi, pur diversi tra loro, sono rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. (cfr., in particolare, per quest’ultimo aspetto, Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, dep. 2016), tenuto conto altresì del fatto che, da un lato, secondo la sentenza impugnata, una prognosi favorevole alla astensione dalla commissione di futuri reati, doveva escludersi perché: -) l’attività fu «intensa», protratta nell’arco di due mesi, ed interrotta solo per l’arresto effettuato dalla polizia giudiziaria; -) la condotta dell’agente fu in diverse occasioni realizzata in concorso con altri e con interscambiabilità di ruoli, nonché mediante accorgimenti atti a rendere difficoltosi gli accertamenti; -) l’attività di spaccio avvenne con assoluta indifferenza alla presenza di minori, dall’altro, gli episodi per i quali era stata accertata la responsabilità del ricorrente, se effettivamente collocabili nell’arco di sedici giorni, dal 13 al 29 giugno 2018, risultavano comunque numerosissimi, ben quindici, e che le ulteriori circostanze circa il profilo organizzativo, gli accorgimenti, e l’indifferenza alla presenza dei minori risultavano essere non smentite nella loro verificazione.

Ciò posto, per gli Ermellini, gli elementi indicati dalla Corte d’Appello erano tutti sussumibili nei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e precisamente in quelli di cui ai nn. 1 e 3 del primo comma e al n. 3) del secondo comma della citata disposizione e, di conseguenza, fondate su pertinenti parametri normativi e non manifestamente illogiche risultavano essere le conclusioni della sentenza impugnata anche laddove ritenevano non sussistenti i presupposti per l’ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova.

Per le ragioni appena indicate, erano reputate infondate anche le censure prospettate nel quarto motivo, che lamentavano l’illegittimità del diniego della sospensione condizionale della pena dal momento che, per la Suprema Corte, deve ritenersi legittimamente esclusa una prognosi positiva in ordine all’astensione del ricorrente dalla commissione di nuovi reati, e, quindi, la sussistenza del presupposto fondamentale per la concessione del beneficio della sospensione condizionale, secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 164, primo comma, cod. pen..

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante in quanto chiarisce cosa deve intendersi per “comunità giovanili” a cui fa riferimento l’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990 il quale, a sua volta, prevede che le “pene previste per i delitti di cui all’articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà (…)  se l’offerta o la cessione è effettuata all’interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti”.

Difatti, in tale pronuncia, è espressamente affermato che la nozione di «comunità giovanil[e]», cui fa riferimento l’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990, deve ritenersi riferita ad una struttura, pubblica o privata, stabilmente destinata ad accogliere giovani, ma che non esige anche il dato della stabile convivenza, così come a nulla rileva, né le modalità attraverso le quali si realizza la presenza sul sito dei soggetti protetti, né la natura pubblica o privata della struttura.

Oltre a ciò, sempre in tale provvedimento, è stato altresì precisato che, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990, non risulta richiesta specificamente la consapevolezza dell’agente di essere all’interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla disposizione appena citata, e che, quindi, opera la regola generale di cui all’art. 59, secondo comma, cod. pen., in forza del quale le circostanze aggravanti sono imputabili anche se «ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa».

Tale sentenza, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare se sussista o meno siffatto elemento accidentale.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta decisione, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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